Ne bis in idem già deciso in cognizione: nessun rimedio in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 33038 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, il disposto dell’art. 669 cod. proc. pen., che disciplina il caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell’ambito del giudizio di cognizione. Il giudice dell’esecuzione non è chiamato a ratificare le decisioni assunte in cognizione, ma non può neppure sovrapporsi ad esse quando il tema è stato effettivamente esaminato e deciso. La preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere impedisce la riproposizione della questione in sede esecutiva, restando esperibili gli ordinari strumenti di impugnazione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia dichiarava inammissibile l’istanza con cui l’interessato chiedeva accertarsi la violazione del ne bis in idem, per essere state pronunciate nei suoi confronti due sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto, con conseguente applicazione della disciplina dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., revoca di una sentenza e declaratoria di non esecuzione dell’altra.
Avverso l’ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem e l’erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., nonché il difetto e l’apparente motivazione dell’ordinanza, che aveva omesso ogni valutazione storico-naturalistica del fatto. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: l’art. 669 cod. proc. pen. non è invocabile quando la questione di ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nel giudizio di cognizione, come affermato da Sez. I n. 43708 del 23.10.2008.
Nel caso concreto, il giudice della cognizione, con la sentenza richiamata, aveva escluso la sussistenza del difetto di procedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con l’altra sentenza del medesimo Tribunale. Il tema era dunque stato effettivamente scrutinnato e deciso.
Il giudice dell’esecuzione, accertata la soluzione negativa resa in via principale in cognizione, ha evidenziato la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi e ha concluso che le doglianze avrebbero dovuto essere veicolate con gli ordinari strumenti di impugnazione.
La Corte chiarisce la funzione residuale della norma: l’art. 669 cod. proc. pen. trova attuazione in sede esecutiva soltanto quando, nelle fasi precedenti, le parti e il giudice non abbiano esercitato i poteri assegnati dall’ordinamento per evitare la duplicazione dei processi. In tal caso opera la preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere, e la questione non è riproponibile davanti al giudice dell’esecuzione.
I due motivi sono trattati congiuntamente, il secondo assorbito nel primo. Inconferente si rivela il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza successiva alla Corte cost. n. 200/2016, poiché non erano stati azionati gli ordinari strumenti di impugnazione. Segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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