Clausola risolutiva espressa: nullità per violazione del contraddittorio e divieto di “previo richiamo” non previsto (Cass. civ. Sez. 3 n. 19211 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la dichiarazione di avvalersene non richiede formule rituali né oneri di diffida o sollecito non previsti contrattualmente, potendo essere manifestata anche nell’atto introduttivo del giudizio. Il giudice di merito che ne subordini l’operatività a un onere di “previo richiamo” estraneo al testo negoziale viola i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., compiendo un’indebita integrazione sostitutiva della volontà delle parti. Qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d’ufficio come unica ragione determinante della decisione senza che sul punto sia stato sollecitato il contraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di diritto mai discussa.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contratto di appalto tra una società e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo un lodo arbitrale favorevole alla società e impugnato dal Ministero, le parti stipulavano una transazione con cui il Ministero si riconosceva debitore di una somma, da pagarsi entro un termine essenziale, impegnandosi a rinunciare all’impugnazione. L’art. 7 della transazione conteneva una clausola risolutiva espressa.

Il Ministero non pagava entro il termine e rinunciava all’impugnazione, rinuncia accettata dalla società. L’11 giugno 2012 la società comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva, procedendo all’esecuzione forzata del lodo originario e incassando una somma superiore a quella transatta. Il Ministero conveniva la società per la ripetizione dell’indebito. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che l’accettazione della rinuncia agli atti integrasse una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. La Corte d’appello, qualificando la condotta della società come rinuncia tacita alla clausola risolutiva, aveva valorizzato l’assenza di un “previo richiamo” alla volontà di risolvere. Tale statuizione, ad avviso della Corte, non costituiva una semplice qualificazione giuridica di un fatto allegato, ma introduceva un presupposto ulteriore per l’esercizio del diritto potestativo, implicante accertamenti fattuali mai devoluti al contraddittorio. Il giudice di merito aveva l’obbligo di sollecitare il contraddittorio per consentire alla parte di allegare e provare fatti contrari, come solleciti informali o comunicazioni verbali.

La Corte ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, in punto di diritto. Secondo il consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non richiede oneri di diffida o sollecito non previsti. Il sindacato del giudice secondo buona fede ex art. 1375 c.c. deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto, senza tradursi nell’imposizione di formalità non previste dalle parti (cfr. Cass. n. 23287/2024). L’integrazione giudiziale della clausola con il requisito del “previo richiamo” è stata qualificata come una “chirurgia additiva” del regolamento negoziale.

La Corte ha precisato che la previsione di un termine essenziale all’interno della clausola qualifica ex ante la massima gravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro e semplice, non subordinabile a valutazioni giudiziali di tolleranza (cfr. Cass. n. 31763/2025). L’unico limite è rappresentato dalla volontà del creditore di avvalersene, purché non sussista una rinuncia inequivocabile. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo al giudicato interno.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché, sottoposta alle parti la questione, riesamini i fatti alla luce del principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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