Inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GIP sulla retrodatazione dell’iscrizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 11749 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato non è impugnabile con ricorso per cassazione, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa. La procedura di cui all’art. 335-quater cod. proc. pen. è autonomamente regolata dal legislatore, che ha espressamente ammesso l’impugnazione solo avverso l’ordinanza del giudice dibattimentale, nei casi e nei modi previsti dall’art. 586 cod. proc. pen. La regola generale dell’art. 111, comma 7, Cost. non può essere evocata, poiché, ove l’istanza originaria sia tempestiva, la questione può essere validamente riproposta al giudice dell’udienza preliminare e a quello del dibattimento, con impugnazione della relativa ordinanza unitamente alla sentenza.
Il Fatto
Tre soggetti, sottoposti a indagini, proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, avanzata ai sensi dell’art. 335-quater cod. proc. pen.
Con un unico motivo, i ricorrenti deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando l’individuazione del dies a quo del termine di venti giorni per la presentazione dell’istanza. Secondo i ricorrenti, il termine andava fatto decorrere non dalla data di esecuzione della misura cautelare, ma dal successivo interrogatorio di garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, lett. b), cod. proc. pen., in quanto avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso. La procedura di retrodatazione introdotta dall’art. 335-quater cod. proc. pen. prevede una prima fase di contraddittorio cartolare e un’eventuale udienza in camera di consiglio, senza che sia imposta la partecipazione del pubblico ministero e del difensore. Per l’ordinanza del giudice dibattimentale, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di impugnazione nei casi e nei modi di cui all’art. 586 cod. proc. pen., mentre nessuna analoga previsione è stata dettata per l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari.
La Corte ha escluso che possa trovare applicazione la regola generale sulla ricorribilità per cassazione di cui all’art. 111, comma 7, Cost., richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17 del 1992 in tema di natura neutra delle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. La regolamentazione della procedura camerale, infatti, non determina l’automatica applicazione del principio di ricorribilità senza limiti. Il legislatore ha autonomamente normato la procedura, prevedendo che, ove l’istanza originaria sia tempestiva, la questione possa essere riproposta al giudice dell’udienza preliminare e a quello del dibattimento, con la conseguente possibilità di impugnare l’ordinanza unitamente alla sentenza.
La Corte ha inoltre precisato che i provvedimenti in questione non attengono direttamente alla materia della libertà personale e che, laddove rilevanti a tal fine, è possibile avanzare l’istanza unitamente alla richiesta di riesame. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
- Art. 586 c.p.p. – Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione