Assoluzione dell’interposto fittizio non travolge l’interponente (Cass. pen. Sez. II n. 12732 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera, che si realizza con l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o utilità. Colui che si rende fittiziamente titolare risponde a titolo di concorso nel reato posto in essere dall’interponente, allorché con condotta cosciente e volontaria contribuisca alla lesione dell’interesse protetto. È sufficiente, ai fini del concorso dell’interposto, la consapevolezza del dolo specifico altrui, non essendo necessaria l’adesione al fine di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Ne consegue che l’eventuale assoluzione del terzo interposto per difetto di prova sull’elemento soggettivo non si riflette necessariamente sulla posizione dell’interponente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., per avere fittiziamente attribuito a un terzo la titolarità di un’impresa individuale al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e, in particolare, lamentando la contraddittorietà della motivazione rispetto alla contestuale assoluzione del soggetto interposto per difetto di prova sul dolo. Il ricorrente sosteneva la natura di reato a concorso necessario della fattispecie, con conseguente necessità che tutti i concorrenti condividessero il dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la genericità delle censure, articolate in modo promiscuo sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, senza la specifica indicazione dei singoli aspetti contestati. Ha ribadito che il motivo fondato sull’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. deve contestare la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta, non sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte ha affrontato il tema dell’elemento soggettivo, ricostruendo il quadro giurisprudenziale. Ha ricordato che, secondo un primo indirizzo, risponde a titolo di concorso anche colui che non sia animato dal dolo specifico, purché almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e il primo ne sia consapevole. Ha poi richiamato l’indirizzo opposto, che esige il dolo specifico in capo a tutti i concorrenti.

La Corte ha ritenuto tale contrasto meramente apparente. Nella sentenza “Tarasi” la censura aveva riguardato l’insufficienza probatoria della consapevolezza dell’intestatario; nella “Arduino” era stata confermata l’assoluzione per difetto di prova sulla consapevolezza del fine elusivo. In nessuno dei casi richiamati si era affermato che l’interposto debba essere animato dal dolo specifico proprio dell’interponente.

La Corte ha quindi ribadito che è sufficiente che la finalità elusiva sia nota all’interposto, il quale abbia fornito il proprio apporto nella effettiva consapevolezza, secondo lo schema seguito dalle Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, in tema di aggravante della agevolazione mafiosa. Il delitto ex art. 512-bis cod. pen. è fattispecie a forma libera: colui che si rende fittiziamente titolare risponde a titolo di concorso, contribuendo con condotta cosciente e volontaria alla lesione dell’interesse protetto.

Ne deriva che l’assoluzione del terzo interposto per difetto di prova sull’elemento soggettivo non incide necessariamente sulla posizione dell’interponente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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