Confisca antimafia e diritti del terzo: competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. II n. 17437 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca disposta ai sensi della legislazione antimafia, il terzo che vanti diritti reali sul bene che ne è oggetto e che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione deve rivolgere la propria pretesa al giudice dell’esecuzione penale, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., unico organo competente a decidere. La tutela è subordinata alla duplice condizione della buona fede dell’istante, intesa come affidamento incolpevole e assenza di collegamento con l’attività illecita, e dell’anteriorità della trascrizione del titolo rispetto al sequestro prodromico o alla confisca. La competenza del giudice penale risponde all’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato e consente un’indagine più estesa di quella consentita al giudice civile. Ne deriva l’improponibilità davanti al giudice civile della domanda di accertamento della proprietà del bene confiscato.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto che aveva partecipato al procedimento di prevenzione, agendo in riassunzione davanti al Tribunale di Catanzaro, chiedevano di dichiarare cessato il riservato dominio su un terreno in favore dell’ente regionale agricolo, di accertare la proprietà del fondo e del fabbricato su di esso insistente in capo al loro dante causa e di dichiarare priva di efficacia la confisca del bene, disposta anni prima dal Tribunale di Crotone perché lo stesso era rimasto nella disponibilità del congiunto attinto dalla misura.
Il Tribunale dichiarò improponibile la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro rigettò il gravame, ritenendo che la tutela del terzo presupponesse la prova della buona fede e che il giudice penale avesse già accertato l’effettiva disponibilità del bene in capo al soggetto attinto dalla misura. Gli eredi ricorrono per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le eccezioni dell’ente controricorrente. Sulla decadenza dall’impugnazione osserva che la riduzione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69/2009 non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, mentre la riduzione della sospensione feriale a trentuno giorni, operata dal d.l. n. 132/2014, vale per le decisioni pubblicate dal 1° gennaio 2015. Il ricorso risulta pertanto notificato entro il termine annuale.
Sulla nullità della notifica a mezzo PEC, la Corte ricorda che per i soggetti iscritti al Registro generale degli indirizzi elettronici è valido solo l’indirizzo risultante dal registro, ma rileva che la costituzione e la difesa nel merito della controricorrente hanno sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ..
Nel merito, il primo motivo è dichiarato infondato. La confisca è stata disposta in applicazione dell’art. 2-ter della legge n. 575/1965, che consente misure patrimoniali volte a sottrarre alle organizzazioni criminali parte della loro ricchezza, senza però pregiudicare i diritti dei terzi estranei. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 487 del 1995, per cui la situazione di sostanziale incolpevolezza segna il limite della confisca, e la Corte costituzionale n. 1 del 1997, che protegge l’affidamento incolpevole del terzo.
Da tali premesse discende il principio consolidato: la confisca non estingue di per sé i diritti reali preesistenti dei terzi; a costoro, rimasti estranei al procedimento di prevenzione, è consentito far accertare, mediante incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice della prevenzione, l’esistenza delle condizioni di permanente validità del proprio diritto, purché in buona fede e con titolo anteriormente trascritto. La competenza esclusiva spetta al giudice dell’esecuzione penale, perché solo questi può svolgere l’indagine più estesa necessaria a non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato.
I giudici di merito hanno correttamente applicato tale regola, non essendo ravvisabile alcun obbligo di rimettere la questione al giudice civile, né alcuna contestazione tra più aventi diritto alla proprietà, sussistendo quale unico contrasto quello tra i ricorrenti e lo Stato, divenuto titolare del bene per effetto della confisca. Il rigetto del primo motivo assorbe le restanti censure, tutte incentrate sull’omessa pronuncia in ordine alla proprietà del terreno e del fabbricato.
Nota della Redazione
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