Controricorso inammissibile se manca prova della notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 22406 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per omissione del deposito, postula che l’intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata: in difetto non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su un’impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione. La parte che ha notificato il controricorso e iscritto a ruolo il ricorso altrui deve depositare il controricorso nel termine entro il quale, a pena di improcedibilità, avrebbe dovuto provvedere al deposito: nel regime dell’art. 370 c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla legge n. 149 del 2022, entro venti giorni dalla notificazione; nel regime introdotto dalla riforma, entro quaranta giorni. L’attività irrituale non giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Una società resistente deposita controricorso avverso un ricorso per cassazione che assume esserle stato notificato dalla controparte, riguardo a una sentenza pronunciata in grado di appello, e provvede essa stessa all’iscrizione a ruolo del ricorso, che non risulta depositato dalla parte ricorrente. La trattazione è fissata in adunanza camerale; la resistente deposita memoria, mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni.
La questione che giunge all’esame del Collegio riguarda la possibilità, per l’intimato, di iscrivere a ruolo il ricorso altrui al fine di ottenerne la declaratoria di improcedibilità per mancato deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo, articolandola su due profili graduati. Sotto il primo profilo, la resistente ha depositato copia del ricorso asseritamente notificatole, ma non la relata della sua notificazione: non risulta provato l’esercizio del diritto di impugnazione.
La tecnica di introduzione del ricorso per cassazione suppone che l’atto sia notificato alla controparte e solo successivamente depositato. Ove non sia dimostrata la notificazione, è impossibile addebitare all’ipotetico ricorrente di non avere depositato il ricorso. Viene meno, dunque, il presupposto per reagire all’impugnazione e, nel regime anteriore alla legge n. 149 del 2022, per il deposito del controricorso e la connessa iscrizione a ruolo.
Il possesso della copia del ricorso, recante la firma digitale del difensore della controparte, non è sufficiente: potrebbe essere stata rimessa nel quadro di trattative in pendenza del termine di impugnazione. Del resto, nel controricorso non si indica la data della notificazione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4500 del 1988, nello stesso senso Cass. n. 10810 del 2011: l’ammissibilità del controricorso postula l’allegazione della copia del ricorso notificato.
In via gradata, il Collegio osserva che il controricorso meriterebbe cattiva sorte anche ove si ritenesse provata la notificazione. Il deposito risulta tardivo rispetto al termine del terzo comma dell’art. 370 c.p.c. vecchio testo: scadeva il 16 febbraio 2022, decorrendo dal 27 gennaio, data di notifica del controricorso, mentre il deposito è avvenuto il 14 settembre 2022. Irrilevante la data apposta a penna sul modulo dal difensore, che evidenzia solo quando lo compilò. La Corte afferma il principio per cui il potere di iscrizione a ruolo del controricorrente, finalizzato al recupero delle spese, suppone il deposito nel termine di improcedibilità. Ne segue l’esclusione di qualsiasi diritto alle spese giudiziali.
Nota della Redazione
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