Confisca in appello senza impugnazione del P.M. e divieto di reformatio in (Cass. pen. Sez. III n. 29488 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte di appello non può disporre la confisca non applicata dal giudice di primo grado quando il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione sul punto, perché così facendo modifica in danno dell’imputato la sentenza da questi appellata, in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Il divieto opera anche per le misure di sicurezza, compresa la confisca obbligatoria illegittimamente omessa in primo grado, e la sua violazione è rilevabile d’ufficio in cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., avendo l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. natura sostanzialmente penale. All’omessa statuizione si può ovviare solo con l’impugnazione del pubblico ministero o, dopo il giudicato, con lo strumento di cui all’art. 676 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcune imputazioni e ridetermina la pena. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulla prescrizione, l’omessa risposta su una censura difensiva, la violazione di legge in materia di confisca e l’erronea indicazione delle generalità e del numero di ruolo in appello.

La questione di maggiore rilievo riguarda la confisca: la sentenza impugnata l’aveva disposta, diretta e per equivalente, pur non essendo stata applicata in primo grado e in assenza di appello del pubblico ministero sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. Il dispositivo della sentenza di appello richiama, per un capo, un’annualità di imposta che la stessa motivazione aveva indicato come già prescritta alla data della pronuncia. La contraddizione è evidente al raffronto tra le due parti del provvedimento. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio in relazione a tale annualità, perché il reato è estinto per prescrizione; nessuna modifica si impone invece sul trattamento sanzionatorio, poiché i giudici di merito avevano quantificato la pena con riferimento alla sola annualità non prescritta.

È fondato anche il secondo motivo. Quanto a un ulteriore capo, non è stato possibile rinvenire in atti il verbale di una udienza e da nessun verbale emerge un rinvio con sospensione del corso della prescrizione per il periodo ipotizzato. Il rinvio di ventuno giorni risulta disposto nei confronti di altra posizione, separata, con sospensione limitata a quella imputata: per le residue posizioni il processo è proseguito. Di tali sospensioni non è quindi possibile tenersi conto e il reato risulta prescritto prima della sentenza di appello. La statuizione di responsabilità è annullata senza rinvio, essendo ammissibile il ricorso che deduca l’estinzione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata.

Il quarto motivo è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte. La Corte di appello, disponendo la confisca non applicata in primo grado, ha violato il divieto di reformatio in peius. Il giudice di appello, anche quando la misura sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa dal primo giudice, non può disporla modificando in danno dell’imputato la sentenza da questi impugnata. La giurisprudenza di legittimità richiamata estende il divieto all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave e qualifica abnorme il provvedimento adottato fuori tempo. La violazione è rilevabile d’ufficio in cassazione, per la natura sostanzialmente penale della disposizione. La sentenza è annullata senza rinvio anche in riferimento alla confisca.

Il quinto motivo è manifestamente infondato. L’erronea attribuzione delle generalità e l’erronea indicazione del numero di ruolo in appello costituiscono mere irregolarità che non determinano nullità, quando sia comunque identificabile il giudice e il contenuto del provvedimento. Nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti per la correzione dell’errore materiale, trattandosi non di difformità tra pensiero ed espressione del giudice, ma di semplici irregolarità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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