Prescrizione dell’omessa dichiarazione e autonomia dei capi di imputazione nel ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 15950 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d. lgs. n. 74/2000, il termine di prescrizione decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale. Il rinvio del dibattimento disposto su istanza della difesa determina la sospensione del corso della prescrizione, computata secondo il calendario comune, includendo nel conteggio il giorno dell’udienza rinviata e non quello dell’udienza di rinvio. Con riguardo ad una sentenza di condanna cumulativa per più reati, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità del ricorso per uno dei reati possa instaurare un valido rapporto processuale anche per gli altri, per i quali, in caso di motivi inammissibili, si forma il giudicato parziale, con conseguente preclusione della rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di una ditta individuale, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per due ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi relative agli anni d’imposta 2012 e 2013. Con un unico motivo, la difesa deduceva l’inosservanza della legge penale per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati, eccependo il decorso del termine massimo decennale e l’assenza di eventi sospensivi del relativo decorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati gli atti del procedimento, ha rilevato che il dibattimento era stato rinviato su istanza del difensore dall’udienza dell’8 luglio 2021 a quella del 17 marzo 2022, con una sospensione di 252 giorni. In applicazione del principio per cui il periodo di sospensione va conteggiato secondo il calendario comune, includendo il giorno dell’udienza rinviata, la Terza Sezione ha ritenuto fondato il motivo limitatamente al capo A).
Per tale reato, la prescrizione, decorrente dal 30 dicembre 2013 e maggiorata dei 252 giorni di sospensione, era maturata il 7 settembre 2024, quindi prima della sentenza d’appello del 2 aprile 2025. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia di decorrenza del termine per il reato di cui all’art. 5 d. lgs. n. 74/2000, che inizia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
Diversamente, per il capo B), il termine di prescrizione, decorrente dal 30 dicembre 2014 e maggiorato della medesima sospensione, era scaduto l’8 settembre 2025, successivamente all’emissione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando le Sezioni Unite n. 6903 del 2017, secondo cui, in caso di condanna per più reati, l’ammissibilità dell’impugnazione per uno di essi non incide sui capi per cui i motivi siano inammissibili, essendosi formato il giudicato parziale che preclude la rilevazione della prescrizione successiva alla sentenza d’appello.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per il capo A) ed ha rideterminato la pena per il residuo reato, stabilita in otto mesi di reclusione, confermando la sospensione condizionale della pena.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.