Confisca definitiva sostituibile con somma solo senza avvio programmi utilizzo (Cass. pen. Sez. III n. 36684 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La possibilità di sostituire, dopo l’irrevocabilità della confisca, il bene confiscato con una somma di danaro corrispondente al suo valore incontra un limite invalicabile: la circostanza che nelle more si sia già dato seguito, con impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca. Tale evenienza, da accertare da parte del giudice nel caso concreto, impedisce la modifica delle modalità esecutive della confisca, per esaurimento degli effetti della stessa. Non è pertinente il diverso criterio della irreversibile modificazione della destinazione del bene da privata a pubblica, che, per la sua indeterminatezza, condurrebbe ad accogliere indiscriminatamente quasi tutte le istanze di revoca, essendo di regola reversibile qualsiasi mutamento di destinazione.
Il Fatto
Una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, pronunciata dal Tribunale di Venezia e confermata in appello, disponeva la confisca diretta e per equivalente nei confronti, rispettivamente, della società e del suo rappresentante legale. Tra i beni colpiti vi era un immobile sito in S. Vito di Cadore. La statuizione diveniva irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato.
In sede esecutiva, la Corte d’Appello di Venezia, su istanza del condannato conseguente alla parziale estinzione del debito tributario, accoglieva la richiesta di riduzione del profitto confiscabile e di revoca della misura su quote societarie e immobili, disponendo il dissequestro e la restituzione subordinatamente al contestuale versamento della somma rideterminata. Il provvedimento richiamava il mutamento giurisprudenziale di Sez. III n. 32744 del 2022. L’Agenzia del Demanio, non avvisata dell’incidente di esecuzione, proponeva opposizione, deducendo la violazione del contraddittorio e la mancata considerazione dell’attuale destinazione dell’immobile, adibito ad alloggio di servizio di appartenenti alla Guardia di Finanza. La Corte territoriale rigettava l’incidente, riconoscendo la legittimazione dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione dei limiti entro i quali il giudice dell’esecuzione può modificare le modalità esecutive di una confisca divenuta definitiva, sostituendo il bene ablato con una somma di danaro di valore corrispondente. Il primo motivo di ricorso è ritenuto fondato e assorbente di ogni altra censura.
La Corte ricostruisce il quadro di riferimento. La sentenza n. 32744 del 2022 aveva ammesso la sostituibilità del bene confiscato con il suo valore in danaro, ravvisandovi una modalità rispondente a proporzionalità ed efficienza di fonte anche sovranazionale, idonea ad assicurare allo Stato l’apprensione immediata e non mediata del valore residuo. La stessa decisione, tuttavia, aveva posto un espresso limite: la circostanza che nelle more si sia già dato seguito, con impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca. Evenienza da accertare nel caso concreto, che non consente la modifica delle modalità esecutive, per esaurimento degli effetti della confisca come limite all’efficacia del provvedimento richiesto al giudice dell’esecuzione.
La Corte rileva che la Corte territoriale ha travalicato tale perimetro. Essa ha individuato il limite alla sostituzione nella mancata irreversibile modificazione della destinazione del bene da privata a pubblica, escludendo che l’assegnazione ad alloggio di servizio, in quanto atto di gestione legittimo, fosse ostativa all’accoglimento dell’istanza. Si tratta di un criterio estraneo al principio evocato.
Il Collegio sottolinea la contraddittorietà dell’assunto, che qualifica l’assegnazione come mero alloggio privato e al tempo stesso come atto gestorio legittimo finalizzato a risolvere i problemi logistici della locale articolazione operativa della Guardia di Finanza. Ma il rilievo dirimente è un altro: la sentenza del 2022 non aveva affatto collegato il limite alla irreversibilità del mutamento di destinazione.
La prospettiva seguita dalla Corte veneziana conduce a conseguenze paradossali: la nozione di irreversibilità, per la sua indeterminatezza, porterebbe ad accogliere indistintamente quasi tutte le istanze di revoca, posto che la generalità dei mutamenti di destinazione è reversibile, sia pure mediante opere onerose. Per queste ragioni l’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio sull’istanza dell’Agenzia, alla luce del principio richiamato.
Nota della Redazione
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