Nullità per omesso avviso ex art 360 sanata dal rito abbreviato (Cass. pen. Sez. IV n. 36688 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso all’indagato dell’esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che la richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. sana. Ne consegue che la relativa doglianza è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione e la censura sulla ritenuta ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990, prospettata quale mero effetto della dedotta nullità, resta assorbita nell’accertamento di legittimità dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito. La mancata considerazione di memorie difensive depositate oltre il termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 non integra alcuna violazione del contraddittorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 06.03.2025, confermava la condanna dell’imputato, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, per detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di hashish, con l’aggravante della recidiva contestata. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva due distinti ricorsi, affidati a difensori diversi, articolati complessivamente in nove motivi.

I ricorsi deducevano la violazione del contraddittorio in appello, per la mancata considerazione della nomina del difensore di fiducia e delle memorie depositate il giorno antecedente l’udienza cartolare, la nullità dell’accertamento irripetibile eseguito sullo stupefacente per difetto di avviso all’indagato, l’illogicità della motivazione sulla riconducibilità del reato e l’insussistenza delle attenuanti generiche. La questione centrale atteneva alla sorte processuale della nullità della prova tecnica irripetibile dopo la scelta del rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la dedotta lesione del contraddittorio in appello. Dagli atti risulta che il decreto di citazione era stato notificato per l’udienza del 06.03.2025, da tenersi con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, che la Procura generale aveva depositato conclusioni scritte e che il difensore di fiducia si era nominato il giorno antecedente l’udienza. Tale scansione dimostra l’infondatezza della censura: il contraddittorio era stato correttamente instaurato con la notifica del decreto.

Quanto alle memorie depositate il giorno prima dell’udienza, la Corte rileva che esse costituiscono conclusioni scritte tardive rispetto al termine di cinque giorni antecedenti previsto dalla norma. La tardività esime il giudice dal considerarle, poiché nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in assenza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, in quanto funzionali al corretto sviluppo del contraddittorio. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 22919 del 24.04.2024 e Sez. 5 n. 8131 del 24.01.2023.

Sul versante della prova tecnica irripetibile, i ricorsi prospettavano la nullità degli accertamenti eseguiti sullo stupefacente per la tardiva od omessa iscrizione dell’indagato nel registro. La doglianza è giudicata aspecifica e contraddittoria, poiché deduce contestualmente la tardiva e l’omessa iscrizione, senza documentare né l’una né l’altra, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il profilo decisivo è però assorbente. L’omissione dell’avviso all’indagato dell’esecuzione degli accertamenti di cui all’art. 360 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio — così Sez. 1 n. 12400 del 05.02.2021 — sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.. La censura è dunque inammissibile, con conseguente infondatezza della dedotta violazione dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, prospettata quale mero riflesso della nullità.

Le doglianze sulla ricostruzione del fatto sono inammissibili perché mere reiterazioni dei motivi d’appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e non manifestamente illogica (Sez. 4 n. 26319 del 17.06.2025; Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019), e perché involgono censure in fatto estranee al giudizio di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U n. 8825 del 2016). Anche le censure sulle attenuanti generiche e sulla recidiva non si confrontano con la ratio decidendi, avendo i giudici di merito fondato l’esclusione delle prime sulla condotta di vita precedente e valutato la precedente condanna ai fini dell’aumento per la recidiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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