Rapina consumata dal dominio anche momentaneo sulla cosa (Cass. pen. Sez. 7 n. 18735 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo dell’agente, anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione, pur se subito dopo l’impossessamento l’agente sia costretto ad abbandonare la res per l’intervento dell’avente diritto o della forza pubblica. La natura di arma giocattolo deve essere riconoscibile sulla base di circostanze oggettive, quali i segni distintivi del giocattolo (es. il tappo rosso); in assenza di tali segni, l’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. è configurabile.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne aveva confermato la condanna per il reato di rapina aggravata. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge per l’omessa qualificazione del fatto come tentativo; con il secondo contestava l’applicazione dell’aggravante dell’arma, sostenendo che l’oggetto rinvenuto fosse un giocattolo immediatamente riconoscibile come tale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per genericità, in quanto meramente ripetitivi delle doglianze già dedotte in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva congruamente esposto le ragioni dell’integrazione del reato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il principio consolidato per cui la rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta passa sotto l’esclusivo potere dell’agente, restando la vittima privata materialmente della custodia e della disponibilità fisica. Hanno richiamato i precedenti secondo cui è irrilevante la temporaneità del possesso e l’intervento successivo delle forze dell’ordine (Sez. 2, n. 5512 del 2013; Sez. 2, n. 5663 del 2012).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha respinto la richiesta di esclusione dell’aggravante, osservando che la riconoscibilità dell’arma come oggetto da gioco va valutata non solo in base alla percezione soggettiva ma anche alle circostanze oggettive, come la presenza del tappo rosso quale segno distintivo del giocattolo. Nel caso di specie, l’arma “a salve” era priva del tappo, rendendo configurabile l’aggravante.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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