Omessa valutazione della memoria difensiva vizia la convalida del provvedimento del questore (Cass. pen. Sez. III n. 31437 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie. Tuttavia, ove l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del termine — avente valenza sostanziale e non meramente formale — non è idonea a inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida. L’omessa valutazione delle memorie difensive, invece, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità della motivazione: il vizio è deducibile solo se gli argomenti trascurati hanno carattere di decisività.

Il Fatto

Il Questore di Mantova, con provvedimento del 13.04.2026 notificato il giorno successivo, imponeva al destinatario le prescrizioni di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989. Il pubblico ministero richiedeva la convalida nel termine di 48 ore e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, con provvedimento depositato il 16.04.2026, convalidava il provvedimento questorile.

Il destinatario proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore e il vizio di motivazione per la mancata considerazione di una memoria difensiva trasmessa via PEC il 16.04.2026. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte. La prima riguarda il termine dilatorio di 48 ore che il giudice della convalida è tenuto a verificare, quale garanzia del contraddittorio cartolare. Sul punto richiama il principio secondo cui la convalida non può precedere la scadenza del termine, a pena di nullità generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da costante giurisprudenza di legittimità.

Nella specie il provvedimento di convalida risultava emesso prima della scadenza del termine. Tuttavia il difensore, entro quel termine e prima della convalida, aveva depositato memoria difensiva, esercitando così le proprie facoltà. Richiamando Sez. III n. 15973 del 2020, la Corte osserva che la mera inosservanza del termine — dotato di valenza sostanziale e non formale — non inficia la legittimità della convalida quando la difesa si sia comunque esplicata. Il primo motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo è invece fondato. Il ricorrente aveva comprovato l’invio e la consegna della memoria via PEC nel rispetto del termine di 48 ore. Il Giudice non aveva valutato quel documento: l’ordinanza di convalida non lo menzionava né affrontava le questioni in esso sollevate, pur riguardanti aspetti rilevanti e decisivi per la ricostruzione dei fatti.

La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’omessa valutazione delle memorie difensive non determina alcuna nullità, ma incide sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. Il vizio è deducibile solo se l’argomento trascurato ha carattere di decisività, come precisato da Sez. VI n. 3724 del 2016. Nel caso concreto la carenza motivazionale è accertata.

Ne segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Mantova, perché il giudice del rinvio prenda in esame la memoria pretermessa. L’annullamento determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione, nelle more della nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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