Truffa aggravata e indebita percezione: natura residuale dell’art. 316 ter cod. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 9588 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 316 ter cod. pen. costituisce fattispecie residuale rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis cod. pen., come si desume dalla clausola di riserva che apre la norma. Ne consegue che la qualificazione giuridica dei fatti impone di escludere preliminarmente la truffa aggravata e solo successivamente di valutare l’inquadramento nella fattispecie minore. Ove sussistano artifici e raggiri idonei a indurre in errore l’ente erogatore, mediante induzione in errore tramite inganno, trova applicazione la fattispecie più grave dell’art. 640 bis cod. pen., non l’ipotesi dell’art. 316 ter cod. pen.. In tema di reato continuato, l’aggravante del danno di rilevante gravità si valuta con riguardo al danno complessivo arrecato all’unica persona offesa, non a quello della singola violazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 settembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Patti, riduceva la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 640 bis e 479 cod. pen., contestati per avere ottenuto contributi comunitari in ambito agricolo mediante falsa documentazione.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del regolamento comunitario n. 73 del 2009 e dell’art. 640 bis cod. pen., nonché la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., la negazione delle attenuanti generiche, l’errore sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., la prescrizione dei reati e la violazione del divieto di reformatio in pejus con riguardo alla confisca per equivalente. Il Procuratore generale concludeva per la inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della qualificazione giuridica dei fatti, ribadendo che l’art. 316 ter cod. pen. è norma residuale rispetto alla truffa aggravata. La clausola di riserva contenuta nella disposizione impone all’interprete di escludere dapprima la fattispecie di cui all’art. 640 bis cod. pen. e solo in via subordinata di valutare l’inquadramento nella fattispecie minore. Il principio è ricondotto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16568 del 19/04/2007, che ha evidenziato come la costruzione dell’art. 316 ter cod. pen. quale ipotesi speciale di truffa vanificherebbe l’intento del legislatore di espandere e aggravare la responsabilità per condotte decettive in danno dello Stato o dell’Unione europea.
La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui il reato di indebita percezione differisce dalla truffa aggravata per la mancanza dell’elemento della induzione in errore, desumibile anche dal falso documentale allorché lo stesso, per modalità di presentazione o caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità (Sez. II n. 49464 del 01/10/2014). Nel caso concreto il ricorrente aveva allegato falsi contratti di affitto di fondi agricoli, tutti disconosciuti dai reali proprietari: la Corte ritiene pertanto corretta la qualificazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Il motivo sulle attenuanti generiche è respinto per la puntuale motivazione del giudice di appello. Il motivo sull’aggravante dell’art. 61 n. 7 cod. pen. è dichiarato non proponibile, in quanto mai dedotto in appello e involgente un profilo di violazione di legge non sottoposto al giudice di merito, con violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nel merito, la Corte conferma che in tema di reato continuato l’aggravante del danno di rilevante gravità si valuta con riferimento al danno complessivo arrecato all’unica persona offesa.
Quanto alla prescrizione, il motivo è dichiarato generico per non avere indicato i momenti consumativi né la disciplina applicabile; si ribadisce che rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito (Sez. II n. 46261 del 18/09/2019). Infine, in tema di confisca, non viola il divieto di reformatio in pejus la diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria operata in appello, costituendo operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche di secondo grado (Sez. III n. 9156 del 17/12/2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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