Confisca dell’intero ricavato nel reato-contratto di autoriciclaggio anche in patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 4753 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di autoriciclaggio, configurandosi un reato-contratto in cui l’illecito si immedesima con il negozio stipulato, il profitto confiscabile coincide con l’intero bene oggetto dello scambio illecito, senza detrazione dei costi sostenuti per l’acquisto del bene di provenienza delittuosa. La confisca disposta ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 nei confronti dell’ente e quella prevista dall’art. 648-quater cod. pen. a carico della persona fisica, in caso di incapienza dell’ente, sono strumenti ablatori autonomi e non sovrapponibili. La confisca obbligatoria del prezzo e del profitto del reato integra un atto dovuto, sottratto alla disponibilità delle parti, che il giudice può applicare anche con la sentenza di patteggiamento, a prescindere dall’accordo, senza che sia necessario un precedente sequestro.

Il Fatto

Con sentenza del 09.07.2024, su richiesta delle parti, il GIP del Tribunale di Milano applicava a un imputato, comproprietario e all’epoca legale rappresentante di una società, la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati di cui agli artt. 648 e 648-ter.1 cod. pen., e alla stessa società la pena di euro cinquantamila per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-octies d.lgs. n. 231/2001. Il giudice disponeva la confisca del profitto del reato e dell’illecito, quantificato in euro 750.000.

Il profitto derivava dalla rivendita a un terzo di un dipinto, acquistato dall’imputato per euro 280.000 da un soggetto imputato di ricettazione in altro procedimento, e poi alienato per euro 750.000. La sentenza confiscava la somma di euro 470.000, già oggetto di sequestro preventivo, disponendo, in caso di incapienza dell’ente, l’estensione al patrimonio dell’imputato per la residua somma di euro 280.000. Entrambi i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione respinge i ricorsi perché infondati. Preliminarmente il Collegio distingue le nozioni di prodotto, profitto e prezzo del reato, richiamando le Sezioni Unite n. 9149 del 1996 e la Sez. 5 n. 47553 del 2023: il profitto è il beneficio patrimoniale ricavato dal reato, in via diretta o indiretta.

Quanto alla confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001, la Corte chiarisce che essa è applicabile con la sentenza di patteggiamento, equiparata alla sentenza di condanna dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che i due strumenti ablatori — quello verso l’ente e quello verso la persona fisica ex art. 648-quater cod. pen. in caso di incapienza — sono autonomi e fondati su presupposti diversi.

Sul quantum, il Collegio osserva che la condotta di autoriciclaggio ha costituito un reato-contratto: lo strumento negoziale è stato la sede dell’offesa. Richiamando le Sezioni Unite n. 26654 del 2008, si afferma che, quando l’illecito si immedesima col contratto, la confisca attinge l’intero ricavo, senza differenziazione rispetto ai costi sostenuti. Correttamente, quindi, il giudice ha confiscato l’intera somma di euro 750.000.

Sulla doglianza relativa alla mancanza di un precedente sequestro per la somma di euro 280.000, la Corte distingue la fase cautelare da quella di merito: la confisca obbligatoria può essere ordinata anche in assenza di sequestro, poiché è atto dovuto sottratto alla disponibilità delle parti.

Infine, quanto alla confisca dell’art. 648-quater cod. pen., il Collegio afferma che essa è autonoma rispetto a quella verso l’ente e non può essere rimessa all’accordo tra le parti: la confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 è sanzione principale, obbligatoria e autonoma, che non consente valutazioni discrezionali del giudice. La Corte prende quindi distanza dall’indirizzo di Sez. 6 n. 30604 del 2024 e dà continuità alle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, ribadendo che, se le parti non concordano sulla confisca, il giudice deve comunque applicarla.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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