Reformatio in peius e pena complessiva nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 4760 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non impone al giudice del rinvio che abbia assolto l’imputato dal reato più grave di ridurre proporzionalmente la pena inflitta per i reati residui per i quali la condanna è confermata. Ai fini della verifica del rispetto del divieto occorre avere riguardo all’entità complessiva della pena irrogata, non ai singoli calcoli intermedi. Resta fermo il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 40910 del 2005, secondo cui il divieto riguarda anche i singoli elementi del calcolo della pena, con la conseguenza che non può essere elevata la pena comminata per detti elementi singolarmente considerati.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un ampio procedimento relativo a reati associativi, anche di natura mafiosa, e all’esercizio abusivo della raccolta di scommesse. Due imputati sono stati condannati in primo grado per plurimi reati, tra cui il riciclaggio e il delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello ha assolto uno dei ricorrenti dal reato di riciclaggio, rideterminando la pena per i reati residui; ha concesso le circostanze attenuanti generiche all’altro e rideterminato la relativa pena. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti e la mancata applicazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’estensione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio. Il ricorrente sostiene che l’assoluzione dal reato più grave imponga una riduzione complessiva della pena, per la minore offensività della condotta residua.
Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale. Le Sezioni Unite n. 4460 del 1994 avevano riferito il divieto alla sola parte dispositiva, con l’unico limite di non irrogare una pena più grave per specie o quantità. Le Sezioni Unite n. 5978 del 1995 hanno affermato che i commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. interagiscono: al divieto generale si aggiunge il dovere di diminuire la pena in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione. Le Sezioni Unite n. 40910 del 2005 hanno precisato che il divieto riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, con conseguente impossibilità di elevare singoli elementi, pur restando diminuita quella complessiva.
La Corte rileva però che permangono orientamenti non uniformi. Un indirizzo estende il divieto ai calcoli intermedi; un altro vi riferisce il solo calcolo finale della sanzione concretamente irrogata, non vincolando il giudice dell’impugnazione ai calcoli del primo grado.
Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione. Afferma che, per apprezzare la violazione del divieto, occorre avere riguardo all’entità complessiva della pena, eliminata quella per il reato venuto meno. Ne deriva che il giudice, pronunciata sentenza assolutoria per uno dei reati in continuazione, non è obbligato a ridurre corrispondentemente la pena per i reati residui. I motivi sulle attenuanti e sulla confisca sono preclusi dal giudicato formatosi con la precedente sentenza di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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