Giudicato esterno rilevabile d’ufficio ma provato con attestato di cancelleria (Cass. civ. Sez. II n. 1928 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Il giudicato esterno partecipa della natura dei comandi giuridici: il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e corrisponde all’interesse pubblico a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem. Il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. non osta, perché riguarda solo i documenti producibili nel merito. La parte che eccepisce il giudicato esterno deve però fornirne la prova producendo la sentenza munita dell’attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., da cui risulti che essa non è soggetta a impugnazione.
Il Fatto
Un soggetto promuoveva giudizio possessorio contro il proprietario di un fondo, lamentando la turbativa consistente nella chiusura con lucchetto di un cancello da lungo tempo aperto e nella realizzazione di opere che impedivano il passaggio. Il giudice designato ordinava la reintegra nel possesso; il reclamo veniva accolto e, in sede di merito, il Tribunale confermava la tutela possessoria. La Corte di appello di Lecce rigettava l’impugnazione.
Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: la Corte distrettuale avrebbe ignorato una sentenza intervenuta tra le stesse parti in un giudizio petitorio, che aveva escluso l’esistenza di diritti reali di godimento in capo all’attore, inibendo così la tutela del possesso. L’intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente allegava la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 751/2022, con la quale, in un giudizio tra le medesime parti, era stata esclusa l’esistenza di diritti reali di godimento sul fondo. La pronuncia era stata prodotta in sede di gravame, ma all’epoca non era ancora passata in giudicato: il giudice di secondo grado non avrebbe quindi potuto dichiarare il giudicato esterno, difettando il requisito della definitività.
La Corte richiama lo jus receptum delle Sezioni Unite n. 13916/2006, confermato da Cass. n. 8607/2017 e Cass. n. 1534/2018: il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, perché è assimilabile agli elementi normativi astratti e fissa la regola del caso concreto. Il suo accertamento risponde a un interesse pubblico e non trova ostacolo nel divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., che riguarda solo i documenti producibili nel merito. La produzione può avvenire con il ricorso, se il giudicato si è formato nel termine per impugnare, o fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione.
Tuttavia, la sentenza n. 751/2022 risultava priva dell’attestazione di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 6868/2022, n. 26310/2021, n. 10465/2018, n. 2974/2018, n. 6024/2017, n. 28515/2017) onera la parte che eccepisce il giudicato esterno di produrre la sentenza corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che essa non è soggetta a impugnazione. La certezza della formazione del giudicato deve essere provata, pur in assenza di contestazioni.
Non essendo adempiuto tale onere, il ricorso è dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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