Correzione errore materiale su spese richiede prova dell’errore (Cass. civ. Sez. II n. 27044 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. presuppone che l’errore sia obiettivamente desumibile dal testo del provvedimento e dagli atti di causa, e non può fondarsi su una prospettazione di parte che trovi smentita nella documentazione processuale. Il provvedimento impugnato è già di per sé idoneo a far emergere la correttezza della statuizione, sicché difetta il presupposto del procedimento di correzione.

Il Fatto

Le ricorrenti in sede di legittimità hanno proposto istanza di correzione di errore materiale avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che, rigettando il loro ricorso, le aveva condannate alla rifusione delle spese processuali.

Esse sostengono che la liquidazione sarebbe fondata su un errore: una delle controricorrenti sarebbe stata considerata erroneamente titolare di un autonomo controricorso, pur non avendo conferito procura speciale al difensore. Di qui la richiesta di emendare il provvedimento nella parte relativa alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto che la correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione la bontà di una statuizione processuale. L’errore, per essere tale, deve risultare con evidenza dal raffronto tra il testo del provvedimento e gli atti del giudizio.

Dall’esame degli atti emerge che il difensore comune ha depositato un primo controricorso nell’interesse di due controricorrenti, con procura in calce e notifica a mezzo pec. Ha poi depositato un autonomo controricorso nell’interesse della terza controricorrente, anch’esso munito di procura in calce e notificato nella medesima data.

Il preteso errore, quindi, non sussiste: esso nasce dall’omessa considerazione della duplicità dei controricorsi, delle procure rilasciate e delle notifiche effettuate. La stessa ordinanza impugnata dà espressamente conto di tale pluralità, richiamando la diversità delle attività svolte dai controricorrenti.

La Corte osserva che la motivazione sulla liquidazione delle spese si fonda proprio sulla diversità delle posizioni processuali e sull’applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, che giustifica il riconoscimento di un compenso unico con il relativo aumento in favore del difensore comune. La statuizione impugnata risulta, pertanto, coerente con gli atti.

Ne segue il rigetto dell’istanza. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte non dispone alcuna condanna, in ragione della natura stessa del giudizio, richiamando sul punto l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 29432/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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