Confisca per equivalente tributaria: il mutamento giurisprudenziale non travolge il giudicato in sede esecutiva (Cass. pen. 24169/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 24169/2026, pubblicata il 1° giugno 2026 (camera di consiglio del 19 maggio 2026, R.G.N. 10400/2026) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Stefano Corbetta.

Il principio di diritto

«L’individuazione della misura del profitto, oggetto di confisca, non rappresenta affatto una mera questione esecutiva, essendo strettamente correlata all’accertamento del reato tributario, cui accede la misura ablativa».

Il fatto

La Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il diniego di revoca della confisca per equivalente disposta — a carico di un consulente fiscale condannato, in concorso, per indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con condanna irrevocabile dal 2021. Il ricorrente invocava in sede esecutiva la sentenza delle Sezioni Unite Massini (n. 13783 del 2024), secondo cui, nel concorso di persone, la confisca va disposta nei confronti di ciascun concorrente per quanto dal medesimo conseguito, salva la ripartizione in parti uguali solo quando la quota individuale non sia accertabile. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si deduceva la violazione di legge, trattandosi — ad avviso della difesa — di una mera modalità esecutiva del vincolo; con il secondo, in subordine, si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 676 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La motivazione

La Corte dichiara infondato il primo motivo. L’individuazione del profitto confiscabile non è una mera questione esecutiva, ma è correlata all’accertamento del reato; e la questione sul perimetro applicativo dell’art. 12-bis era già stata posta e decisa nel giudizio di cognizione (sentenza n. 10315 del 2021), sicché è coperta dal giudicato e non può essere riproposta in fase esecutiva. Il secondo motivo è inammissibile: non trova applicazione l’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953, che esige un’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità, mentre un mutamento giurisprudenziale — quale la sentenza Massini — non è assimilabile a un atto di produzione normativa (Corte cost. n. 230 del 2012). In ogni caso, la questione difetta di rilevanza, non avendo il ricorrente chiarito perché la norma censurata sia applicabile nel caso concreto, considerato che la confisca per equivalente ha carattere sussidiario rispetto alla confisca diretta, il cui esito non era stato allegato.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa un confine netto tra cognizione ed esecuzione: la quantificazione del profitto confiscabile appartiene all’accertamento del reato e, se già decisa con sentenza irrevocabile, non torna in discussione in sede esecutiva invocando un successivo arresto delle Sezioni Unite. Il mutamento giurisprudenziale non equivale a una declaratoria di incostituzionalità e non attiva l’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953. Per la difesa: la via esecutiva resta preclusa quando la questione è coperta dal giudicato, e la questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una rilevanza concreta, qui esclusa dalla natura sussidiaria della confisca per equivalente.

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