Legittima difesa ed eccesso colposo: la reazione reiterata oltre la cessazione del pericolo li esclude, ma le condizioni emotive rilevano per le attenuanti generiche (Cass. pen. 27286/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, sentenza n. 27286/2026, depositata il 20 luglio 2026 (R.G.N. 40653/2025) — udienza pubblica dell’8 aprile 2026, Presidente Monica Boni, Relatore Giovanbattista Tona.

Il principio di diritto

L’accertamento della legittima difesa (art. 52 cod. pen.), reale o putativa, e dell’eccesso colposo (art. 55 cod. pen.) va effettuato con un giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete; l’esimente è configurabile solo in presenza di un pericolo attuale che renda necessitata e priva di alternative la reazione. Una reazione reiterata e prolungata, che si protragga ben oltre il momento in cui il pericolo è oggettivamente cessato — quando all’agente sarebbe stato consentito agire diversamente (allontanandosi o chiedendo aiuto) — esclude sia la scriminante sia l’eccesso colposo, per difetto dell’attualità del pericolo e della necessaria proporzione. Le condizioni emotive di chi commette il reato, quando peculiari o eccezionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono essere valutate ai fini delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), ove idonee a fungere da fattore di attenuazione della responsabilità.

Il fatto

L’imputato era stato condannato, nei gradi di merito, per omicidio aggravato (artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, cod. pen.); la Corte di assise di appello aveva riconosciuto l’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.), rideterminando la pena. Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito, l’azione dell’imputato era seguita a un’aggressione subita a opera della vittima; l’imputato, dopo essersi impossessato dell’arma e cessata l’attualità del pericolo, aveva reiterato numerosi colpi, cagionando la morte. Il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, investiva la legittima difesa e l’eccesso colposo, la qualificazione del fatto e la capacità di intendere e di volere, nonché il trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche e bilanciamento).

La motivazione

Legittima difesa ed eccesso colposo (primo e secondo motivo)— infondati. Il giudizio va calato nel caso concreto (Sez. 5, n. 34342 del 2024), ma resta fermo che l’esimente presuppone un pericolo attuale che renda necessitata e priva di alternative la reazione. Nella specie la reazione, reiterata e prolungata, si è proiettata ben oltre il momento in cui il pericolo era cessato — quando l’aggressore aveva perso il controllo dei mezzi di offesa e l’imputato avrebbe potuto allontanarsi o chiedere aiuto — ed è risultata sproporzionata: correttamente esclusi tanto la scriminante quanto l’eccesso colposo, non configurabile in assenza dei presupposti della legittima difesa (Sez. 1, n. 41552 del 2023).

Qualificazione del fatto e capacità di intendere e di volere (terzo e quarto motivo)— inammissibili. Le censure sono rivalutative: la sentenza contiene uno scrutinio completo e, sulla base della prova scientifica acquisita, ha escluso con adeguata motivazione una incapacità, anche parziale, di intendere e di volere (art. 89 cod. pen.), fornendo risposta congrua anche sull’elemento soggettivo del reato.

Attenuanti generiche e bilanciamento (quinto e sesto motivo)— fondati. Il diniego delle attenuanti generiche, fondato su precedenti penali assai risalenti e sulla svalutazione della confessione, confligge con la complessiva ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito (che ha portato al riconoscimento della provocazione). Le condizioni emotive dell’agente, quando peculiari, possono rilevare ai fini dell’art. 62-bis (Sez. 1, n. 27115 del 2024): occorre una nuova valutazione, libera nell’esito, e l’eventuale conseguente nuovo bilanciamento con le aggravanti.

Esito: annulla la sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Perugia; rigetta nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

Punti fermi in tema di legittima difesa e commisurazione della pena. Primo: la scriminante dell’art. 52 cod. pen. richiede un pericolo attuale che renda la reazione necessitata e priva di alternative; una reazione che prosegue dopo la cessazione del pericolo, e comunque sproporzionata, esclude sia la legittima difesa (anche putativa) sia l’eccesso colposo. Secondo: la valutazione va condotta con giudizio ex ante sulle circostanze concrete, ma non può prescindere dai requisiti di attualità e proporzione. Terzo, sul trattamento sanzionatorio: le condizioni emotive peculiari in cui matura la condotta, pur non incidendo sull’imputabilità, vanno considerate ai fini delle attenuanti generiche; un diniego che ignori la ricostruzione complessiva del fatto (qui coerente con la riconosciuta provocazione) è illogico e va annullato. Per la difesa, il fronte più efficace può essere quello della commisurazione della pena, imponendo una valutazione unitaria e non contraddittoria degli elementi favorevoli.

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