Accertamento tributario: inammissibile il motivo che, sotto la violazione di legge, cela una rivalutazione dei fatti (Cass. 10807/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10807/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 16897/2017) — camera di consiglio del 17 febbraio 2026, Presidente Marcello Maria Fracanzani, Relatore Angelo Napolitano.
Il principio di diritto
“È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sia in realtà diretto a sovvertire l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito — nella specie, il momento della consegna del bene, rilevante ai fini della competenza ex art. 109 Tuir. È del pari inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che non ponga la Corte in condizione di valutare direttamente l’origine e l’esatta composizione degli importi ripresi a tassazione.”
Il fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’ufficio aveva accertato a carico di una società (poi s.r.l., già s.n.c.) esercente commercio di autoveicoli un maggior reddito d’impresa da imputare ai soci ex art. 5 Tuir, per l’anno d’imposta 2004: tra i rilievi, il ricavo di una vettura fatturato nel 2005 ma imputabile per competenza al 2004, ricavi non contabilizzati, una sopravvenienza attiva da debito ritenuto fittizio verso i soci e costi indeducibili. La C.T.P. accoglieva in parte; la C.T.R. della Puglia, riuniti gli appelli, riformava riducendo il maggior reddito. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società e i soci resistevano con controricorso.
La motivazione
Tutti i motivi sono inammissibili. Il primo — violazione dell’art. 109 Tuir sul momento della consegna della vettura — non censura un vizio di motivazione, ma si duole del modo in cui i giudici d’appello hanno valutato le prove, così tentando inammissibilmente di sovvertire l’accertamento di fatto sull’anno di competenza. Il terzo — violazione dell’art. 2909 c.c. sul giudicato relativo a un importo — è inammissibile per difetto di specificità: non consente alla Corte di valutare l’origine e l’esatta composizione degli importi ripresi a tassazione, quelli esclusi in primo grado e quelli devoluti in appello. Il quarto — ancora art. 109 Tuir sulla deducibilità di costi per competenza — è inammissibile perché assertivo, generico e non circostanziato.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce il confine del giudizio di legittimità in materia tributaria. Chi impugna in cassazione una sentenza della commissione (oggi corte di giustizia tributaria) non può, sotto l’etichetta della violazione di legge ex art. 360 n. 3, chiedere una nuova lettura delle prove: la collocazione temporale di un’operazione ai fini della competenza ex art. 109 Tuir è accertamento di fatto, non sindacabile. Vale anche per l’Agenzia delle Entrate, ricorrente soccombente. Sul piano redazionale, il motivo che invoca il giudicato interno (art. 2909 c.c.) o la deducibilità per competenza deve essere autosufficiente: va ricostruita con precisione l’origine e la composizione degli importi contestati, il perimetro dell’acquiescenza e quello devoluto al giudice d’appello, pena l’inammissibilità per genericità.
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