Confisca di prevenzione e acquisto dei danti causa estranei al procedimento (Cass. pen. Sez. V n. 41626 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, ai fini della confisca disciplinata dall’art. 24, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, rileva esclusivamente l’acquisto di beni compiuto dal proposto con denaro di provenienza illecita o in valore sproporzionato al reddito dichiarato. Non può invece assumere rilievo, sotto tale profilo, l’acquisto effettuato da un soggetto diverso dal proposto, ancorché con denaro di illecita provenienza a lui non riferibile, quando nei confronti di tale soggetto l’azione di prevenzione non sia stata esercitata nel medesimo procedimento in cui si dispone l’ablazione. Nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione il vizio di motivazione è deducibile solo come motivazione inesistente o meramente apparente, dovendosi altrimenti denunciare la violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, a norma dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con decreto del 20 gennaio 2025 la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione con sentenza del 12 luglio 2023, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2022 nella parte in cui disponeva la confisca di un immobile nei confronti di una proposta e di un terreno nei confronti di un’altra.
Avverso il decreto rescissorio le due destinatarie hanno proposto ricorso per cassazione. La prima ha dedotto tre motivi, lamentando la violazione del contraddittorio e degli obblighi di motivazione, l’erronea applicazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 e il contrasto con la sentenza di annullamento. La seconda ha censurato la prova della propria capacità economica in relazione all’acquisto del fondo.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale richiama anzitutto la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione. Il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non può introdurre il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e alla giurisprudenza successiva.
Nel merito, la Corte rileva che il decreto impugnato contiene affermazioni errate in diritto e in contrasto con la sentenza di annullamento, in violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. La Corte territoriale aveva nuovamente valorizzato la mancata dimostrazione della liceità dell’acquisto compiuto dai congiunti della proposta, pur dando conto che l’edificazione era avvenuta dagli stessi su terreno pervenuto per donazione e con licenza edilizia rilasciata nel 1975. Si tratta del medesimo percorso argomentativo già censurato in sede rescindente.
La Corte afferma il principio per cui, ai fini della confisca di prevenzione, rileva l’acquisto di beni da parte del proposto con denaro di provenienza illecita. Non può invece venire in rilievo, sotto tale profilo, l’acquisto compiuto da un soggetto diverso, estraneo al procedimento, nei cui confronti non è stata esercitata l’azione di prevenzione in relazione alla sua pericolosità. Solo in un autonomo procedimento nei confronti dei danti causa si potrebbe discutere della liceità del loro acquisto, che per epoca e modalità non può riferirsi a proventi illeciti del proposto. Il richiamo è a Sez. 5, n. 17822 del 2025.
Quanto all’immobile ricevuto per atto pubblico a fronte dell’assunzione di obblighi di assistenza verso i nonni, la Corte esclude che si possa attribuire al proposto l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Si tratta di profilo inerente al regolamento dei rapporti civili, in mancanza del quale l’acquisto non è frutto di illecito rilevante né deriva dall’impiego di risorse economiche di provenienza illecita.
Il chiaro accertamento delle modalità di acquisto, anche tramite perizia, rende superfluo un nuovo rinvio: la Corte annulla senza rinvio nei confronti della prima ricorrente, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Il ricorso della seconda è invece inammissibile, poiché denuncia unicamente un’erronea ricostruzione del fatto e contiene allegazioni volte a sostenere l’onere di allegazione della liceità del proprio acquisto, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.