Diniego della sospensione condizionale basato sulla mancata comparizione: è annullabile (Cass. pen. Sez. IV n. 6707 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. postula un contributo causale della vittima o di altri fattori esterni nella determinazione dell’evento; il relativo diniego non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua che escluda in radice tale efficacia eziologica. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente la sola incensuratezza. È invece illegittimo il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione fondato esclusivamente sulla mancata comparizione dell’imputato: il giudizio prognostico di non recidività deve basarsi sugli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e sulla pericolosità del comportamento, non sulla condotta processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano condannava il ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per aver causato la morte di un motociclista, violando le norme sulla precedenza in un incrocio. La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, negando l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis, le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al diniego dell’attenuante della non esclusiva conseguenza dell’evento. Richiamando il principio di Sez. 4 n. 13103 del 2018, ha osservato che la circostanza ricorre solo in presenza di un contributo causale della vittima o di altri fattori esterni. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso tale contributo, rilevando che la sospensione della patente della vittima era priva di incidenza causale, poiché quest’ultima aveva conservato piena capacità di guida. Le censure difensive, pertanto, hanno solo sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., la sola incensuratezza non è più sufficiente per la concessione della diminuente, essendo necessaria l’indicazione di elementi positivi. La motivazione dei giudici di merito, fondata sull’assenza di circostanze positive e sulla natura doverosa della condotta di guida, è stata ritenuta congrua. Le ulteriori ragioni prospettate solo in sede di legittimità sono state considerate nuove e comunque di merito.
È risultato invece fondato il terzo motivo. La Corte d’appello aveva negato la sospensione condizionale e la non menzione esclusivamente in ragione della mancata comparizione dell’imputato, che aveva impedito di valutare le sue condizioni di vita e la consapevolezza del disvalore della condotta. Tale argomentazione è illegittima, poiché fa discendere il diniego dalla condotta processuale dell’imputato, mentre il giudizio deve vertere sulla sua pericolosità alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen.. L’incensuratezza, quale elemento di valenza positiva, esige l’individuazione di elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla.
Nota della Redazione
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