Confisca diretta del profitto tributario all’ente che ne ha beneficiato (Cass. pen. Sez. III n. 36683 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ente nel cui interesse sia stato commesso il reato tributario e che ne abbia tratto profitto non può essere considerato terzo estraneo al reato, con la conseguenza che la confisca del profitto va disposta in via diretta nei suoi confronti, se il bene è rinvenuto, in tutto o in parte, nel suo patrimonio. L’assoluzione dell’amministratrice di diritto non esclude la confiscabilità delle somme, quando il reato sia stato commesso dagli amministratori di fatto, legati all’ente da un rapporto gestorio stabile e continuativo. Il profitto, sotto forma di risparmio d’imposta, realizzato mediante l’indicazione di costi fittizi, è confiscabile anche se il denaro giace su un conto corrente intestato alla società.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva disposto la restituzione a una società di costruzioni navali della somma di 112.000,00 euro, sottoposta a sequestro preventivo in funzione della confisca del profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il reato era contestato all’amministratrice di diritto — poi assolta perché il fatto non costituisce reato — e agli amministratori di fatto della medesima società, dichiarati responsabili.
Il Pubblico ministero aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di dissequestro, rigettata dal G.i.p. con ordinanza dell’11 giugno 2025. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio di motivazione in ordine all’esclusione del rapporto di immedesimazione organica tra amministratori di fatto e società.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione muove da un dato pacifico: le somme di cui si discute appartengono alla società, essendo depositate su un conto corrente alla stessa intestato, nel cui interesse il reato è stato commesso e del cui profitto la stessa ha beneficiato. Da ciò deriva che l’ente non può essere qualificato terzo estraneo al reato.
Il Collegio afferma un principio generale: chi trae profitto dall’altrui condotta illecita non è mai terzo estraneo, perché la condotta è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all’ente. Sul punto richiama Sez. III n. 17840 del 05.12.2018, dep. 2019, Limetti e, in senso conforme, Sez. III n. 6205 del 29.10.2014, dep. 2015, Mataloni.
La circostanza che il reato non sia stato commesso dall’amministratrice di diritto, assolta, ma dagli amministratori di fatto, non comporta l’estraneità della società. Questi ultimi, infatti, erano legati all’ente da un rapporto gestorio di stabilità, continuità e pregnanza tale da qualificarli amministratori di fatto; il reato, quindi, non è stato commesso da soggetti estranei alla società, ma da chi in via di fatto la amministrava, allo scopo di farle conseguire un risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta.
Ne consegue la fondatezza del ricorso, essendo l’ordinanza impugnata basata su una nozione errata di terzo estraneo al reato. Il profitto deve essere confiscato in via diretta nei confronti dell’ente a vantaggio del quale il reato è stato commesso, se rinvenuto nel suo patrimonio.
I rilievi formulati dal Pubblico ministero con atto integrativo, qualificati come motivi nuovi, sono invece dichiarati inammissibili per la loro novità: con essi non è consentito dedurre violazioni non prospettate in precedenza, dovendo i motivi nuovi investire, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti già enunciati nei motivi originari a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (richiamate Sez. III n. 25868 del 20.02.2024, Di Maio e Sez. VI n. 36206 del 30.09.2020, Tobi). Inammissibili anche i rilievi depositati con memoria dall’imputata assolta, proposta da soggetto privo di legittimazione e di interesse, non essendo proprietaria dei beni di cui si discute.
L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché riesamini l’opposizione alla luce della corretta nozione di terzo estraneo e di profitto del reato.
Nota della Redazione
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