Rinvio pregiudiziale sulla competenza inammissibile se esplorativo (Cass. pen. Sez. III n. 38982 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo concretamente effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali. È parimenti inammissibile la rimessione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.

Il Fatto

Con decreto del 05/07/2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma citava un imputato per rispondere del reato continuato di cui all’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), legge n. 633 del 1941, per attività di abusiva comunicazione a terzi, mediante rete internet, di eventi sportivi oggetto di diritto esclusivo, con costituzione di parte civile della titolare dei diritti.

All’udienza del 26/01/2024, la difesa eccepiva l’incompetenza per territorio in favore di altra A.G., escludendo che la competenza romana potesse radicarsi sul criterio suppletivo dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. L’eccezione era ribadita all’udienza del 18/11/2024, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ex art. 24-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Il Collegio richiama i principi consolidati sui presupposti applicativi dell’istituto: il giudice rimettente deve previamente analizzare le deduzioni delle parti, tentare di comporle e illustrare il percorso interpretativo seguito.

Viene richiamata Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, secondo cui il giudice è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare le deduzioni, a tentare di comporle e a indicare le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali; in senso conforme Sez. 6, ord. n. 31809 del 10/05/2023.

È inoltre richiamata Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Greggio, per cui è inammissibile la rimessione di questione avente carattere meramente esplorativo, con cui, a fronte di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.

L’ordinanza del Tribunale di Roma non si è attenuta a tali insegnamenti. Il rinvio è stato disposto senza descrizione della fattispecie concreta e senza spiegazione delle ragioni per cui, subito dopo aver ritenuto non accoglibile l’eccezione di incompetenza e aver confermato la competenza dell’A.G. romana, il Tribunale ha disposto il rinvio accogliendo la richiesta subordinata della difesa.

Il provvedimento assume connotazioni marcatamente esplorative, ciò che impone la declaratoria di inammissibilità dell’ordinanza di rimessione pronunciata ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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