Confisca del profitto e responsabilità dell’ente: no alla solidarietà passiva (Cass. pen. Sez. II n. 29097 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di esclusione della solidarietà passiva nell’ablazione del profitto, affermato da Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, opera esclusivamente nell’ambito del concorso di persone nel reato e non è estensibile al diverso rapporto tra la responsabilità penale della persona fisica, autrice di illeciti nell’interesse e a vantaggio dell’ente, e la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo ex d.lgs. n. 231/2001. Le due responsabilità sono autonome, poiché l’ente non è mai autore né concorrente del reato presupposto, ma risponde di un illecito amministrativo da difetto di organizzazione. Ne consegue che la confisca del profitto, diretta o per equivalente, può colpire il patrimonio della persona fisica anche quando il vantaggio sia confluito nella società, ove sia accertato l’effettivo arricchimento personale dell’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente. La misura riguardava denaro e beni fungibili nella disponibilità di una società o, in caso di incapienza, riconducibili al suo legale rappresentante, fino a un importo corrispondente al profitto di plurimi delitti contestati (autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata), commessi nell’interesse e a vantaggio dell’ente.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001 e dei principi di personalità e proporzionalità, sostenendo di non avere conseguito alcun arricchimento personale, essendo il profitto confluito esclusivamente nel patrimonio della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, muovendo da un duplice ordine di rilievi. Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame aveva valorizzato specifici elementi di indagine dai quali emergeva un utilizzo della società quale veicolo per conseguire cospicui profitti personali: trasferimenti ingiustificati di denaro, l’acquisto di un immobile intestato all’imputato con provvista proveniente dalla società e spese personali incompatibili con le dichiarazioni reddituali. Tali accertamenti, non censurati sotto il profilo del travisamento, rendono manifestamente infondato il presupposto di fatto delle doglianze, ossia l’assenza di arricchimento.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha ritenuto non applicabile il principio di esclusione della solidarietà passiva elaborato da Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024. Quel principio è stato dettato con esclusivo riferimento all’ipotesi di concorso di persone nel reato e non è estensibile al diverso caso della responsabilità penale della persona fisica che agisce nell’interesse dell’ente e della responsabilità amministrativa dell’ente stesso.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui nel vigente ordinamento esiste solo una responsabilità amministrativa dell’ente — omessa predisposizione di modelli organizzativi — e non una responsabilità penale: la società non è mai autrice del reato presupposto né concorrente nello stesso (Sezioni Unite n. 10561 del 30/01/2014, Gubert). L’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente, che ha ad oggetto un illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto, e opera anche quando l’autore non sia identificato o non sia imputabile.
Da tale autonomia — confermata da ulteriori precedenti richiamati in tema di accertamento incidentale, di esclusione della particolare tenuità del fatto e di prescrizione del reato presupposto — deriva che la concorrenza della responsabilità della persona fisica con quella della persona giuridica integra una situazione del tutto diversa dal concorso di persone, con la conseguenza che il principio di esclusione della solidarietà passiva non trova spazio. All’inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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