Inammissibile il ricorso reiterativo: la sezione filtro decide con pienezza di poteri (Cass. pen. Sez. VII n. 10264 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sezione filtro della Corte di cassazione, investita della decisione con pienezza di poteri, può dichiarare inammissibile il ricorso per una ragione diversa da quella enunciata nell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. L’errata o omessa indicazione della causa di inammissibilità non integra alcuna delle nullità previste dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., perché l’effettività dell’intervento dell’imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell’avviso dell’udienza camerale, dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative. Ne consegue che il vizio denunciato non osta alla pronuncia di inammissibilità fondata su una diversa ragione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Le istanze erano state avanzate in relazione all’esecuzione della pena irrogata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen., l’erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione. Prima della decisione la difesa fa pervenire una memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i motivi sono inammissibili. Il primo motivo si sostanzia in doglianze di fatto. Il secondo e il terzo sono riproduttivi di censure già vagliate dal Tribunale di sorveglianza con argomenti di merito e non scanditi da specifiche argomentazioni. Il denunciato difetto di motivazione, inoltre, non si ravvisa alla mera lettura del provvedimento impugnato.

Il giudice di merito ha valorizzato il numero dei reati commessi, anche durante la misura degli arresti domiciliari, l’esistenza di plurimi carichi pendenti per diverse tipologie di reato e il tenore negativo della relazione del servizio sociale, quanto all’avvio di un percorso di revisione critica e di allontanamento da uno stile di vita deviante. È stata segnalata la qualità delle condotte tenute nel 2023, omogenee rispetto a quella oggetto della pena in esecuzione.

La Corte considera la tardività della memoria difensiva e la sua natura reiterativa degli argomenti già devoluti con il ricorso. Affronta poi la questione centrale: non osta alla decisione l’errata o omessa enunciazione di una delle cause di inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l’esame preliminare, riportata nell’avviso ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Richiamando la Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, Rv. 267537 – 01, la Corte ribadisce che la sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, può dichiarare l’inammissibilità per diversa ragione. L’erronea indicazione della causa non integra la nullità dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché l’effettività dell’intervento dell’imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell’avviso dell’udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti e depositare memorie.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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