Confisca somma denaro natura diretta con prova nesso causale (Cass. pen. Sez. VI n. 9444 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di somme di denaro depositate su conto corrente, di cui il soggetto abbia la disponibilità, è qualificabile come confisca diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato. Tale qualifica non può discendere dalla sola natura fungibile del denaro, né può ritenersi ostativa l’allegazione dell’origine lecita della specifica somma. In difetto del nesso di derivazione causale, la confisca di somme di denaro è per equivalente. Ne consegue che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimo, in via diretta, quando il giudice individui elementi indiziari sintomatici della provenienza del denaro dal reato, pur se la somma non sia stata materialmente rintracciata in sostituzione del profitto.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 19 luglio 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una società avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca di due saldi di conto corrente, di importo pari, rispettivamente, a euro 15.859,41 ed euro 26.212,40, qualificati come profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen., procedendosi a carico di un terzo soggetto.

Il procedimento costituisce costola di altro procedimento, in cui era stato disposto sequestro di due polizze vita del valore di riscatto di euro 960.210,58, liquidate con accredito su una società ritenuta amministrata di fatto dal medesimo soggetto, che aveva poi trasferito parte del denaro a società riconducibili a sé, tra cui quella ricorrente, che ha ricevuto euro 289.600. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 335-bis cod. pen. e la duplicazione della misura cautelare reale, avendo il soggetto messo a disposizione beni per euro 512.000 in sostituzione delle polizze sequestrate nell’altro procedimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio rileva preliminarmente che il consolidato principio di diritto richiamato dal Tribunale in tema di confisca del denaro è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite. Secondo la giurisprudenza anteriore, richiamata nell’ordinanza, allorché il profitto accrescitivo sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate sul conto corrente deve essere qualificata come diretta, in ragione della natura fungibile del bene, senza necessità di prova del nesso di derivazione dal reato.

Tale portata è stata ridimensionata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, della quale non risulta ancora depositata la motivazione. Secondo l’informazione provvisoria pubblicata dopo l’udienza, la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene; è invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui il nesso causale non sussista.

Il mutamento giurisprudenziale non incide, tuttavia, sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha individuato elementi indiziari sintomatici della derivazione del denaro in sequestro dal reato. Ha qualificato differentemente i sequestri disposti nei due procedimenti: i beni messi a disposizione nel procedimento principale, in sostituzione delle polizze liquidate, rappresentano l’equivalente di parte del profitto del reato contestato in quel procedimento; il sequestro qui impugnato ha invece ad oggetto il profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen., determinato nella misura conseguita dalla società ricorrente.

Quanto al nesso di derivazione, pur dovendosi espungere il riferimento alla natura fungibile del denaro, la motivazione ha valorizzato ulteriori elementi sintomatici: la riconducibilità della società ricorrente al soggetto che ne detiene le quote, mentre la gestione è affidata a congiunti, circostanza che non consente di qualificarla come terzo estraneo, e l’assenza di allegazione difensiva sulla provenienza del denaro da prestazioni lecite tra le due società.

Privo di pregio è, infine, l’argomento sulla sostituzione dei beni nell’altro procedimento, poiché nei due procedimenti si procede per distinte fattispecie di reato, ciascuna produttiva di un profitto, oggetto nell’uno di sequestro funzionale alla confisca per equivalente e nell’altro di sequestro funzionale alla confisca diretta. Esclusa la violazione della norma cautelare invocata, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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