Revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 2414 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi anche quando la causa di revoca non fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. La mancata acquisizione dei fascicoli dei processi di cognizione non vizia il provvedimento quando il fatto che integra la causa di revoca — la commissione di un reato nel quinquennio dall’irrevocabilità — è accertato e non poteva essere conosciuto dal giudice che aveva concesso il beneficio, perché non ancora verificatosi.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 26 giugno 2024, ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con due sentenze del medesimo tribunale, divenute irrevocabili rispettivamente il 3 gennaio 2019 e il 4 novembre 2022.
La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., perché il condannato aveva commesso nel quinquennio, il 22 aprile 2023, un ulteriore reato, accertato con sentenza del 26 ottobre 2023. Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. In un unico motivo la difesa aveva sostenuto che il giudice dell’esecuzione avrebbe provveduto senza acquisire i fascicoli dei processi di cognizione e, dunque, senza applicare il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo.
La doglianza è manifestamente infondata. La revoca è stata disposta perché il condannato ha commesso un reato il 22 aprile 2023, cioè nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità delle due decisioni che avevano concesso il beneficio. A nulla rileva, pertanto, la mancata acquisizione dei fascicoli dei processi nei quali erano state pronunciate le sentenze che lo avevano riconosciuto.
La Corte sottolinea che in entrambi i casi di concessione del beneficio la condizione che ha determinato la revoca — la commissione dell’ulteriore reato nel quinquennio — non si era ancora verificata. Il giudice della cognizione, quindi, non poteva avere commesso alcun errore sul punto, e il riferimento alle Sezioni Unite Longo risulta inconferente.
La pronuncia ribadisce poi il principio secondo cui, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca, richiamando Sez. I n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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