Conflitto di competenza nel procedimento di esecuzione e poteri del presidente (Cass. pen. Sez. I n. 2974 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione non spetta al presidente del collegio declinare la competenza, essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di ipotesi di manifesta infondatezza né di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento declinatorio adottato de plano dal presidente è nullo per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen., ed è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto presidenziale e la trasmissione degli atti al collegio d’appello, che provvederà anche sulle questioni di competenza nel rispetto del principio di perpetuatio jurisdictionis.
Il Fatto
Il procedimento di esecuzione trae origine dall’istanza con cui il condannato ha chiesto la declaratoria di non eseguibilità, ex art. 670 cod. proc. pen., di una sentenza del Tribunale di Firenze divenuta irrevocabile nel 2008. Investito della questione, il Tribunale di Firenze si è dichiarato incompetente in ragione di una successiva sentenza della Corte d’appello di Firenze, ultimo provvedimento divenuto esecutivo alla data dell’istanza.
Il presidente della Corte d’appello di Firenze, con decreto, ha a sua volta trasmesso gli atti alla Corte d’appello di Roma. Quest’ultima, quale giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che la competenza spettasse alla Corte d’appello di Firenze per il principio della perpetuatio competentiae. L’altra autorità in conflitto non ha fatto pervenire osservazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto per una ragione preliminare, che assorbe ogni profilo di competenza: è nullo il provvedimento declinatorio emesso dal presidente della Corte d’appello di Firenze. Il vizio attiene alla costituzione del giudice e integra la nullità assoluta prevista dall’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Collegio osserva che nel decreto manca qualsiasi riferimento alla collegialità della decisione: non sono indicati la natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio né l’effettuazione della camera di consiglio. Il presidente del collegio può provvedere de plano solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la questione di competenza.
Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996), la Corte ribadisce che il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiano ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta. Restano invece riservate al collegio, e al rito camerale, la pronuncia di incompetenza, le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza. Nel caso concreto, dunque, il presidente non aveva il potere di declinare de plano la competenza.
Trattandosi di violazione di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente, la nullità è rilevabile d’ufficio dal Collegio in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. La Corte richiama inoltre il principio già affermato in tema di proposizione del conflitto da parte del presidente dell’organo collegiale (Sez. I n. 49 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 269292).
Da qui l’annullamento senza rinvio del decreto dell’8 agosto 2024 e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze. Spetta al collegio d’appello, designato a seguito della declinatoria del Tribunale, adottare i provvedimenti conseguenti, compresi quelli sulla competenza, verificando la data di irrevocabilità dei provvedimenti rispetto a quella dell’istanza per rispettare il principio di perpetuatio jurisdictionis (Sez. I n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733).
Nota della Redazione
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