Partecipazione mafiosa e apporto concreto: ricorso inammissibile se contesta i fatti (Cass. pen. Sez. VI n. 2238 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle risultanze. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., non si caratterizza per l’assunzione di uno status, ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, attestato da un apporto concreto, sia pur minimo, ma riconoscibile alla vita del sodalizio. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito. La natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, se il guasto è riparabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 13 giugno 2024, ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Le imputazioni provvisorie concernevano la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, con ruolo di reggente, aggravata dall’essere l’associazione armata e dal finanziamento di attività economiche con i proventi dei delitti; otto episodi di estorsione, tentata o consumata, aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.; due ipotesi di detenzione illegale di arma, anch’esse aggravate.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con censure analitiche sui singoli capi e sulla mancata funzionalità delle armi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, richiamando sul punto Sez. 2 n. 31553 del 17.05.2017 e Sez. 6 n. 11194 dell’8.03.2012.

Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul reato associativo e sui delitti estorsivi, la Corte ha ritenuto il provvedimento immune da vizi. Il Tribunale aveva evidenziato, dalle conversazioni intercettate, la volontà di rendere nuovamente operativa la famiglia mafiosa attraverso la perpetrazione di estorsioni, anche al fine di costituire una cassa comune per il sostentamento degli associati, l’assistenza dei detenuti e delle famiglie, il pagamento dei difensori e l’approvvigionamento di armi. L’indagato aveva offerto il proprio contributo in quasi tutte le estorsioni, operando in coordinamento con un coindagato e quale elemento di raccordo con il reggente del sodalizio.

La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni unite n. 36958 del 27.05.2021 e della precedente Sezioni unite n. 33748 del 12.07.2005: la partecipazione si fonda sullo stabile inserimento nella struttura organizzativa e su un apporto concreto, sia pur minimo, riconoscibile alla vita dell’associazione. Anche la commissione di delitti-scopo è sintomo dell’inserimento, ma non l’unico: rilevano le condotte teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi del sodalizio.

Il ricorrente si è limitato a svilire il significato delle conversazioni e a contestare in modo assertivo il ragionamento del riesame, senza evidenziare profili di effettiva illogicità. Sulle aggravanti, la Corte ha confermato che la disponibilità delle armi e l’imposizione dell’affidamento dei subappalti erano state accertate; quanto alle aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., la difesa ha in sostanza chiesto una reinterpretazione delle captazioni, preclusa alla Corte di legittimità (Sez. 2 n. 35181 del 22.05.2013; Sez. 6 n. 11794 dell’11.02.2013). Infine, la tesi sul non funzionamento delle armi è stata giudicata manifestamente infondata, poiché la natura di un’arma non viene meno se il guasto è riparabile (Sez. 1 n. 18218 del 6.03.2019).

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *