Riciclaggio e riesame: sindacato di legittimità sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. II n. 6977 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è sindacabile dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito. Il potenziale utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti che non le abbia effettivamente utilizzate nelle dichiarazioni fiscali può concorrere con l’emittente secondo l’ordinaria disciplina dell’art. 110 cod. pen., non essendo applicabile il regime derogatorio dell’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000. Il dolo di riciclaggio può essere ravvisato anche nella forma del dolo eventuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 22 luglio 2024, previa riqualificazione della condotta contestata al capo 12) da art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 in quella di concorso nel reato di cui all’art. 8 del medesimo decreto, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari.
All’imputato erano stati contestati, tra gli altri, i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis e 61 bis cod. pen. e, al capo 12), quelli di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 e 61 bis cod. pen. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di riciclaggio, ai riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, muovendo dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame sui gravi indizi non può essere sindacato quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento. A questa verifica resta estranea la valutazione della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. La Corte richiama Sez. II n. 56 del 2011 e Sez. VI n. 49153 del 2015, secondo cui la motivazione è censurabile solo se priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità da risultare apparente o incomprensibile.
Nel caso concreto il giudice della cautela ha evidenziato in modo congruo la molteplicità dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie, costituiti dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla documentazione che dà conto del passaggio di denaro negli esatti termini dell’imputazione. Il Collegio ha poi ritenuto incongruo escludere il dolo di riciclaggio, quanto meno nella forma del dolo eventuale, a fronte di un’operazione ripetuta nel tempo e avente ad oggetto somme ingenti.
Sulla riqualificazione del capo 12), la Corte ha confermato il principio secondo cui il potenziale utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti che non le abbia utilizzate nelle dichiarazioni fiscali può concorrere con l’emittente ex art. 110 cod. pen., non trovando applicazione il regime derogatorio dell’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000. Richiamata Sez. III n. 41124 del 2019, si è osservato che la norma mira a evitare che la sola utilizzazione o la sola emissione integri il concorso nel reato simmetrico, con duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto.
Infine, quanto all’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del Tribunale, fondata sulla gravità del reato, sulle modalità della condotta, sulla sua sistematicità e sull’elevata natura degli importi. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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