Conflitto di competenza in executivis decide il giudice dell’ultima irrevocabilità (Cass. pen. Sez. I n. 33087 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, quando sussiste una pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione spetta a quello che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. adotta un criterio oggettivo di natura cronologica e non distingue tra il caso in cui la questione riguardi un unico titolo esecutivo ovvero la totalità dei titoli. Il conflitto negativo di competenza è pertanto ammissibile ex art. 28 cod. proc. pen. e va risolto individuando il giudice dell’ultima irrevocabilità, anche se il provvedimento da assumere concerne un titolo diverso.
Il Fatto
Un soggetto presentava istanza di continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati giudicati con sei sentenze. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta, nella qualità di giudice dell’esecuzione, riteneva di essere stato investito della competenza a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Enna, che aveva erroneamente indicato come divenuta irrevocabile per ultima una sentenza del GIP di Caltanissetta.
Secondo il giudice di Caltanissetta, l’ultimo titolo, alla data dell’istanza, era invece la sentenza del Tribunale di Enna. Da qui il conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Enna, che non faceva pervenire osservazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’ammissibilità del conflitto. Due giudici hanno contemporaneamente ricusato di provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell’altro: si realizza così la situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.
Sul merito, la Cassazione richiama la regola dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che individua la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione in base a un parametro di tipo oggettivo, ossia quello cronologico. Nessuna distinzione è operata dalla norma tra l’ipotesi in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo e quella in cui investa la totalità dei titoli.
Nel caso concreto, dagli atti del procedimento di esecuzione — certificato penale e provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero di Enna — emerge che l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile è la sentenza del Tribunale di Enna, irrevocabile per ultima. La Corte conferma pertanto che la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche quando la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo.
A sostegno del principio la Cassazione richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, e in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 e Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Enna, dichiarato competente.
Nota della Redazione
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