Esigenze di cura della prole e custodia in carcere del padre (Cass. pen. Sez. I n. 33084 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’assoluta impossibilità della madre di prestare assistenza al minore, prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., va accertata avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma soprattutto alla situazione del figlio, in considerazione del rischio concreto di irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo derivante dal deficit assistenziale. Il giudice dell’appello cautelare che si limiti ad affermazioni apodittiche, senza esaminare le certificazioni sanitarie versate dalla difesa e le specifiche necessità di cura della madre e della prole, motiva solo apparentemente. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere cede di fronte alle accertate esigenze di tutela e accudimento della prole, salva la puntuale indicazione delle eccezionali esigenze cautelari che la giustificano; non basta il richiamo alla presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo mafioso.

Il Fatto

Il ricorrente, ristretto in carcere per il reato di partecipazione a un’associazione mafiosa, chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari per assistere la figlia minore, affetta da ritardo psicomotorio, poiché la coniuge, in stato di libertà, è essa stessa bisognosa di cure. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza; il Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, confermava il diniego con ordinanza dell’08/04/2026.

Il difensore ricorre per cassazione denunciando la violazione di legge in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., agli artt. 125, 274, lett. c), e 275, comma 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione sulla difficoltà di esercizio del diritto-dovere genitoriale di assistenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione circoscritta alle esigenze cautelari e la risolve in senso favorevole al ricorrente, dichiarando il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento: l’assoluta impossibilità della madre di assistere il minore richiede un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio per la mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori (Sez. 3 n. 43141 del 07/11/2024). Il giudizio va condotto guardando non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma soprattutto alla situazione del figlio, sotto il profilo del rischio concreto di irreversibile compromissione (Sez. 6 n. 35806 del 23/06/2015).

Il Tribunale del riesame si è attenuto solo apparentemente a tali principi. Ha affermato che le terapie riabilitative della madre e i controlli periodici non palesano l’assoluta impossibilità della stessa di provvedere, senza però descrivere le patologie e le specifiche necessità di cura della madre e della figlia. Tali circostanze risultano invece dagli atti versati dalla difesa, persino più gravi di quanto rappresentato, e il provvedimento impugnato non le esamina affatto.

I documenti di natura sanitaria sembrano palesare un quadro patologico rilevante e cure frequenti della madre, nonché una grave patologia della minore, da seguire assiduamente in vari centri per terapie mediche e supporto psicologico. Né il Tribunale ha preso in esame la dedotta impossibilità della madre e dei di lei genitori di accudire adeguatamente la bambina, sia sul piano delle cure sia su quello del supporto allo sviluppo evolutivo ed educativo.

Parimenti non effettiva è la motivazione sull’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che avrebbe reso recessiva la necessità di cura della prole. Il bilanciamento della pericolosità è svolto in modo generico, senza indicazione di alcun elemento di fatto e prognostico. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere cede di fronte alle accertate esigenze di accudimento della prole, salva la puntuale indicazione delle ragioni eccezionali che la giustificano: non basta richiamare lo spessore criminale e l’inserimento nel contesto camorristico, né la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo mafioso.

L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, perché provveda a nuovo giudizio sanando i rilevati vizi motivazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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