Eccezioni nuove in appello: rilevabili d’ufficio i fatti secondari acquisiti dal CTU (Cass. civ. Sez. I n. 22362 del 03.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, le eccezioni precluse in appello ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. sono soltanto quelle in senso proprio, ossia non rilevabili d’ufficio. Le mere difese con cui il convenuto contesta i fatti posti a fondamento della domanda non soggiacciono ad alcuna preclusione. I fatti secondari, funzionali alla dimostrazione dei fatti principali, possono essere acquisiti dal CTU anche dopo il decorso dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non applicandosi al consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti. La consulenza tecnica di parte costituisce allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, sottratta al divieto di produzione documentale in appello.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel territorio comunale, aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni da occupazione illegittima conseguenti alla realizzazione di un canale di scolo su una particella catastale già in parte espropriata.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando il danno sulla base di una superficie occupata di mq 424,90 e di un valore di euro 55 al metro quadrato. La Corte d’appello, espletata una seconda CTU, aveva accolto i motivi di gravame del Comune, riducendo la superficie effettivamente occupata a mq 78 e il valore a euro 25 al metro quadrato, con condanna al pagamento di euro 1.950,00. Contro questa decisione il proprietario ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per ampliamento del thema decidendum. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la Corte territoriale ha risposto espressamente a entrambe le eccezioni, chiarendo che l’atto di gravame del Comune non introduceva questioni nuove ma si limitava a contestare gli esiti della CTU di primo grado.

Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra eccezioni in senso stretto e mera difesa. La Corte richiama il principio consolidato per cui il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e soggiace alle preclusioni del rito, mentre il potere di rilevazione appartiene anche al giudice quando la manifestazione di volontà della parte non sia strutturalmente prevista come elemento integrativo della fattispecie. Ne segue che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi legittimamente acquisiti possono essere rilevati d’ufficio, senza violare il divieto di scienza privata del giudice.

La Corte argomenta che le eccezioni precluse in appello ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. sono soltanto quelle non rilevabili d’ufficio, non tutte le difese opposte per resistere alle pretese avversarie. Il Comune si era limitato a contestare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, senza sollevare eccezioni in senso proprio. Richiama sul punto precedenti di legittimità, tra cui Sezioni Unite n. 1099 del 1998 e Sez. I n. 7107 del 2017.

Sul versante istruttorio, la Corte conferma che la consulenza tecnica di parte non è mezzo di prova ma allegazione difensiva di contenuto tecnico, sottratta al termine dell’art. 184 cod. proc. civ. e al divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.. Muovendo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, l’ordinanza ribadisce che il CTU, ausiliario del giudice, può acquisire i documenti necessari per rispondere ai quesiti anche dopo il decorso dei termini preclusivi, purché relativi a fatti secondari e non ai fatti principali. I vizi dell’operato del consulente sono fonte di nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva.

Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili o infondati. Il dissenso dalle conclusioni della CTU non integra vizio di motivazione quando il giudice di merito giustifichi la propria scelta in modo articolato. La mancata risposta all’interrogatorio formale non vizia la sentenza, poiché l’art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale comportamento solo una presunzione semplice. Il diniego implicito di rinnovazione della CTU rientra nei poteri discrezionali del giudice e non integra omessa pronuncia. Il valore del terreno è stato correttamente ancorato al dato oggettivo risultante dalla transazione del 1999, senza che ciò comporti interpretazione del negozio transattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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