Danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie e condanna per lite temeraria (Cass. civ. Sez. III n. 4274 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie sul compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’apprezzamento circa la misura delle spese di soccombenza, all’interno della forbice di valori del d.m. n. 55/2014, è riservato al giudice di merito. La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in totale pretermissione della giurisprudenza consolidata, integra gli estremi della lite temeraria.
Il Fatto
Nel 2015 quattordici medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, esponendo di avere frequentato, dopo la laurea, scuole di specializzazione senza percepire alcun compenso, benché le direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di retribuire i frequentanti. L’Italia avrebbe dato attuazione tardiva e parziale solo con la legge n. 257/1991. Gli attori chiesero la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. Quattordici attori proposero ricorso per cassazione con tre motivi; le amministrazioni resistettero con controricorso.
La Motivazione della Corte
Dopo la notifica, dieci ricorrenti dichiararono di rinunciare al ricorso: rispetto a essi il giudizio è estinto, con compensazione integrale delle spese di legittimità per gravi motivi, ravvisati nella rinuncia stessa quale indice della maturata consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.
Il primo motivo, che censurava l’individuazione dell’exordium praescriptionis al 27 ottobre 1999, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Il principio, risalente alle pronunce del 2011, è stato confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.
Il secondo motivo, volto a ottenere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio; l’istanza è comunque manifestamente irrilevante, per ragioni già ripetutamente affermate in fattispecie identiche.
Il terzo motivo, sulla liquidazione delle spese d’appello, è parimenti respinto. La censura relativa alla fase istruttoria è manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva espressamente dichiarato di non avere tenuto conto di quella fase. La doglianza sulla misura è inammissibile per genericità: la determinazione delle spese entro la forbice del d.m. n. 55/2014 costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Quanto ai quattro ricorrenti non rinuncianti, il valore della causa è determinato cumulando capitale, rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna in solido alle spese e, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della palese insostenibilità delle tesi, al pagamento di euro 3.000 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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