Accordo di esodo: quorum e clausola risolutiva nell’interpretazione del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33458 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi sindacali di incentivazione all’esodo, la clausola che subordina l’efficacia dell’intesa al raggiungimento di una determinata percentuale di aderenti va interpretata considerando il piano di esodazione nel suo complesso, riferito all’intero arco temporale dell’operazione, e non già ai singoli accordi che lo compongono. La clausola con cui l’azienda si riserva di non dare esecuzione alle previsioni contrattuali in caso di mancato raggiungimento del quorum non integra una condizione meramente potestativa, poiché la sua attuazione comporta costi rilevanti a carico del datore di lavoro e la relativa previsione individua solo un limite minimo al di sotto del quale l’azienda non è vincolata all’esecuzione.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto domanda risarcitoria per l’inefficacia dell’accordo sindacale relativo al piano di incentivo all’esodo, per mancato raggiungimento della soglia fissata dall’art. 17 dell’accordo del 16.10.2013. La Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’appello principale della società, aveva rigettato integralmente la domanda, confermando per il resto la decisione di primo grado.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il numero degli aderenti dovesse computarsi sull’intero piano di esodazione avviato nel 2013, e non su ciascun accordo, con conseguente superamento della soglia percentuale pattuita. Aveva inoltre respinto l’appello incidentale del lavoratore, confermando il rigetto della domanda di terza maggiorazione del trattamento economico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo la questione del raggiungimento del quorum, che costituisce la ratio decidendi principale e assorbente della sentenza impugnata. Poiché il giudice di merito ha accertato che la soglia di efficacia dell’accordo era stata raggiunta, la doglianza sull’ammissibilità della difesa datoriale in appello risulta logicamente superata e deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Il secondo motivo, relativo all’interpretazione dell’accordo filtrata dalla dichiarazione datoriale, è parimenti inammissibile. La statuizione sulla validità della clausola risolutiva configura un’autonoma ratio decidendi: secondo il consolidato principio (Cass. n. 5102 del 26/02/2024), quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’infondatezza delle censure a una sola di esse rende inammissibili le censure relative alle altre.
Nel merito, la Corte ritiene che la clausola non potesse integrare una condizione meramente potestativa, perché la sua attuazione comportava costi rilevanti a carico della società. Inoltre, il divieto di condizioni meramente potestative riguarda la condizione sospensiva e non quella risolutiva, sicché la previsione dell’art. 1355 cod. civ. non rileva (Cass. n. 9879 del 20/04/2018). La clausola individuava soltanto un limite minimo, del quale l’azienda non si era avvalsa.
Il terzo motivo è disatteso. Non sussiste violazione della disciplina dell’onere della prova, poiché l’interpretazione accolta computa tutte le risoluzioni in un unico piano di esodazione. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura non può porsi adducendo una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo allegando che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali.
La Corte ricorda che l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, e che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa. Il quinto motivo, sulla terza maggiorazione, è inammissibile per genericità. Il sesto, sulle spese, segue il rigetto degli altri. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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