Conflitto di interessi del difensore e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 675 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Versa in una situazione di conflitto di interessi il difensore che, nel giudizio di cassazione, assista il fideiussore convenuto in rivalsa dal creditore, essendo egli stesso debitore principale esposto all’azione di regresso del medesimo creditore: ne deriva il difetto di ius postulandi e l’inammissibilità del ricorso. Il conflitto, anche solo potenziale, incide in radice sul diritto di difesa ed è rilevabile d’ufficio, senza necessità di preventivo contraddittorio, non essendo configurabile alcuna sanatoria. È inoltre inammissibile, per difetto di autosufficienza e per mancata misurazione con le ragioni decisive, il motivo che non chiarisca l’oggetto della censura né si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una banca ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una fideiussore per un debito da mutuo fondiario del debitore principale, difeso in proprio nel giudizio di merito. La fideiussore propone opposizione, deducendo la perdita della garanzia ipotecaria per il tardivo intervento della banca nelle procedure esecutive, la revoca della fideiussione, l’insufficienza dei cespiti e vizi della notifica del decreto.

Il Tribunale rigetta l’opposizione, condannando l’opponente anche per responsabilità processuale aggravata. La Corte d’appello di Milano conferma la pronuncia. La fideiussore ricorre in cassazione con quattro motivi; la banca resiste con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. La prima attiene al difetto di idoneo ius postulandi: sussiste un conflitto di interessi tra la ricorrente, evocata in lite quale fideiussore, e il difensore che la assiste e che nei giudizi di merito è egli stesso debitore principale, esposto all’azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. e alle conseguenze di cui agli artt. 1953, primo comma, n. 1, cod. civ.

Il ricorso non risulta notificato al difensore e non chiarisce se si tratti di debiti personali né se il regime sia di comunione legale dei beni. Poiché la questione incide in radice sul diritto di difesa, la rilevabilità è d’ufficio: la Corte richiama Cass. n. 1143 del 2020 e Cass. n. 28427 del 2023 sulla sufficienza della mera potenzialità del conflitto, e Cass. n. 1765 del 2023 sull’esclusione di ogni sanatoria. Trattandosi di questione in rito, non occorre il previo contraddittorio ex artt. 101 e 384 cod. proc. civ.

In secondo luogo, le censure sono ex se inammissibili. Il primo motivo non chiarisce se concerna la notifica del decreto ingiuntivo o le condizioni della sua emissione, non si misura con la ragione decisoria dell’assenza di incisione del diritto di difesa e non individua le implicazioni della dedotta insufficienza documentale. Il giudizio di opposizione, del resto, verte sul merito del rapporto obbligatorio, non sulla valida emissione dell’ingiunzione.

Il secondo motivo non si confronta con l’accertata tempestività dell’intervento della banca nelle procedure esecutive e non indica quando sarebbero stati prodotti i documenti sulla pretesa nullità della fideiussione, rilevabile sì d’ufficio ma in base alle allegazioni e risultanze in atti; la garanzia è inoltre qualificata ma non dimostrata come omnibus. Il terzo motivo non specifica dove siano verificabili gli incassi e non tiene conto del principio per cui le spese seguono l’esito finale e complessivo della lite.

Il quarto motivo non si misura con la pretestuosità dell’azione, emergente dal contrasto con le evidenze documentali, e con la statuizione sullo scaglione rilevante. La Corte liquida le spese secondo soccombenza, escludendo l’equiparazione all’inesistenza della procura (Cass. Sez. Un. n. 10706 del 2006), e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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