La fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo resta soggetta a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 1789 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l’enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti non registrati, posti in essere tra le stesse parti, comporta l’applicazione dell’imposta anche alle disposizioni enunciate. Il requisito della coincidenza soggettiva tra le parti dell’atto “enunciante” e quelle dell’atto “enunciato” non è escluso dalla circostanza che dell’atto che contiene l’enunciazione sia parte anche un soggetto rimasto estraneo all’atto enunciato. La fideiussione, ancorché accessoria in ambito civilistico, è autonoma espressione di capacità contributiva, sicché la sua enunciazione in un decreto ingiuntivo non determina l’estensione del regime fiscale dell’atto enunciante, e l’applicabilità all’atto enunciato del principio di alternatività IVA di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986; essa resta sottoposta all’imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50% ex art. 6, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
A seguito di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di debitori principali e fideiussori, l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro in relazione alle garanzie in essi enunciate, applicando l’aliquota dello 0,50%. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di liquidazione, sostenendo l’applicabilità del principio di alternatività IVA e la conseguente tassazione in misura fissa delle fideiussioni, in quanto connesse a rapporti di provvista imponibili ai fini IVA. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo insussistente il requisito della coincidenza soggettiva tra le parti dei decreti ingiuntivi e quelle dei contratti di fideiussione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dapprima scrutinato i primi due motivi di ricorso, entrambi infondati. Quanto al primo, relativo al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile in sede di legittimità la sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, escluso il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva argomentato la propria decisione, garantendo il “minimo costituzionale”. Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo la questione dell’applicabilità dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 pregiudiziale rispetto a quella dell’alternatività IVA.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che la natura non trilaterale della fideiussione non esclude la coincidenza soggettiva richiesta dall’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, atteso che tale norma esige che le parti dell’atto “enunciato” siano presenti anche nell’atto “enunciante”, ma non che quest’ultimo non possa vedere la partecipazione di un terzo, quale il debitore principale rimasto estraneo alla garanzia.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio, cui intende dare continuità, per cui la fideiussione, anche se “enunciata” in un decreto ingiuntivo, soggiace all’imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50% (Cass. n. 17899/05; Cass. n. 17237/13; Cass. n. 18454/16; Cass. n. 3458/21). La natura accessoria del contratto in ambito civilistico non si estende all’ambito tributario, ove la garanzia costituisce autonoma manifestazione di capacità contributiva. Ne consegue che l’assoggettamento ad IVA dell’atto “enunciante” non determina l’automatica estensione del relativo regime alla fideiussione “enunciata”, né l’applicazione del principio di alternatività.
In accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti attesa la mancata riproposizione in appello delle censure sui criteri di calcolo dell’imposta, da ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
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Nota della Redazione
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