Congedo straordinario per ricerca simulato: sussiste il danno erariale doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 375 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, previsto dall’art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 349, costituisce provvedimento di autorizzazione discrezionale, subordinato alla veridicità e alla effettività della destinazione dichiarata dal richiedente. La circostanza che la ricerca sia stata svolta presso un’istituzione diversa da quella indicata nell’istanza, ovvero in un laboratorio privato, integra violazione dei doveri di fedeltà, lealtà e buona fede e giustifica sul piano erariale la restituzione degli emolumenti percepiti, in quanto erogati in assenza di corrispettiva e lecita attività lavorativa. La consapevolezza della non veridicità della dichiarazione, desumibile anche da un giudizio ex ante, integra l’elemento soggettivo del dolo. Il danno erariale va quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, salvo quanto concorre al calcolo del periodo utile ai fini pensionistici.
Il Fatto
Una ricercatrice universitaria in servizio presso il Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche di un Ateneo italiano chiedeva, con istanza del 9 luglio 2018, di essere posta in congedo straordinario ai sensi della legge n. 349/1958 per svolgere un ciclo di studi e ricerche in tema di patologia parodontale ed implantare presso l’Università di Göteborg.
Il congedo veniva concesso per il periodo 1.08.2018 – 31.07.2020, con trattamento economico a carico dell’Ateneo. Alla scadenza, l’interessata chiedeva ed otteneva un’aspettativa senza assegni per svolgere attività professionale presso un centro odontoiatrico privato di cui era co-fondatrice. Il Direttore del Dipartimento, non ricevendo riscontro alla richiesta di documentazione sull’attività svolta, interessava la Procura. Le verifiche presso l’Ateneo svedese davano esito negativo: nessuna traccia della ricercatrice, nessuna collaborazione con il ricercatore indicato. Avviato il procedimento disciplinare, veniva irrogata la destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni, confermata dal TAR e dal C.G.A.R.S. Il Procuratore regionale conveniva quindi la ricercatrice per il danno erariale corrispondente agli emolumenti erogati durante il congedo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: per i ricercatori il congedo è regolato dall’art. 3 della legge n. 349/1958, per i professori dall’art. 17 del d.P.R. n. 382/1980. In entrambi i casi si tratta di provvedimenti di autorizzazione discrezionale, che non fanno sorgere alcun diritto soggettivo in capo al richiedente e sono subordinati alla meritevolezza della ricerca. La tesi difensiva fondata sulla diversità di disciplina tra ricercatori e professori viene respinta: la circostanza che per i professori la ricerca debba svolgersi in istituzioni di ricerca non esclude affatto che la destinazione dichiarata dal ricercatore costituisca fondamento e limite della concessione.
Sul primo motivo, il Collegio rileva che la mancata adesione del Procuratore alla prospettazione difensiva non integra alcuna nullità. Nel merito, è pacifico che la ricercatrice non abbia svolto alcun ciclo di studi presso l’Università dichiarata: il nome dell’Ateneo straniero, indicato nell’istanza e mai modificato in sede di proroga, non è privo di peso nella valutazione ai fini della concessione.
Sul secondo motivo, relativo alla qualificazione soggettiva, la Corte esclude che possa invocarsi la mera colpa. La qualità scientifica della ricerca non rileva, essendo stato il giudizio tecnico già espresso dagli organi dell’amministrazione universitaria. Assume rilievo l’evidente consapevolezza dell’interessata, desumibile anche da una valutazione ex ante: dalla documentazione disciplinare non erano emersi contatti precedenti con l’Ateneo svedese, né alcuna comunicazione di mutamento del luogo di ricerca in sede di rinnovo. La condotta, protratta e finalizzata a beneficiare del trattamento economico, integra il dolo e la violazione dei doveri di integrità, lealtà e trasparenza.
Restano assorbiti il diniego del potere riduttivo, privo di presupposti, e la questione della quantificazione. Il Collegio, pur non discostandosi dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM, espunge dal calcolo le ritenute previdenziali, in quanto le relative annualità concorrono al periodo di servizio utile ai fini pensionistici, cessato con la destituzione. Conferma invece la restituzione al lordo delle ritenute fiscali, distinguendo la retribuzione erogata per causa illecita dalla ripetizione di somme erroneamente corrisposte. Il danno risarcibile è pertanto quantificato nella somma indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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