Cessata materia del contendere e compensazione spese su riliquidazione pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 594 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta nel corso del processo mediante rideterminazione del trattamento e pagamento delle differenze economiche, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla condotta collaborativa dell’ente previdenziale in sede di adempimento e dal contrasto giurisprudenziale risolto in data successiva al deposito del ricorso. Il rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’esame del merito della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in congedo dall’1.8.2018 con un’anzianità complessiva di 41 anni e 10 mesi, è titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto a decorrere dal 2.8.2018. Alla data del 31.12.1995 egli non poteva far valere un servizio utile pari o superiore a 18 anni, vantando invece un servizio di 17 anni e 5 mesi.
Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento in godimento sulla base dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, lamentando l’illegittima applicazione della più sfavorevole aliquota del 35% di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. Dopo il rigetto della richiesta amministrativa del 28.10.2018, ha depositato ricorso il 4.1.2019, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Nel costituirsi con memoria dell’8.8.2023, l’INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’integrale compensazione delle spese. All’udienza pubblica entrambe le parti hanno confermato la cessazione, divergendo solo sulla regolamentazione delle spese: il ricorrente ha insistito per la condanna, l’INPS per la compensazione.
Il Giudice unico ha fondato la decisione sulla documentazione in atti — la determina di riliquidazione della pensione emessa nell’ottobre 2021, la relazione amministrativa del funzionario INPS e il cedolino di pensione del dicembre 2021 — e sulla stessa ammissione di parte ricorrente. Da tali elementi risulta l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, realizzata mediante rideterminazione del trattamento pensionistico e pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati.
Su questa base il Giudice ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ha assorbito ogni valutazione sul merito della domanda, rendendo superfluo l’esame della questione relativa all’aliquota applicabile.
Quanto alle spese, il Giudice le ha compensate ai sensi dell’art. 31, comma III, cod. giust. cont., valorizzando due circostanze: la condotta collaborativa dell’INPS in sede di adempimento e il contrasto giurisprudenziale risolto in data successiva al deposito del ricorso. Il P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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