Percezione sine titulo di aiuti PAC e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 249 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari in agricoltura, spetta al giudice contabile la giurisdizione sulla pretesa risarcitoria per l’indebita percezione di fondi europei, allorché il privato beneficiario, producendo titoli di conduzione invalidi, abbia inciso negativamente sul modo d’essere del programma imposto dall’amministrazione. Il pagamento unico presuppone un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile di conduzione dei terreni, non surrogabile da mere relazioni di fatto. La dichiarazione sostitutiva non veritiera e il contratto di fitto stipulato da soggetto privo del potere di disporre costituiscono atti inidonei a sorreggere le domande di aiuto. La nullità della citazione contabile per genericità del petitum può essere dichiarata solo quando l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto.

Il Fatto

La Procura regionale contabile conveniva in giudizio il titolare di una ditta individuale agricola, contestandogli di avere ottenuto, per le annualità dal 2011 al 2020, contributi comunitari fondati su titoli di conduzione non validi, prodotti ai Centri di Assistenza Agricola: un contratto di fitto e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il requirente chiedeva la condanna al risarcimento del danno erariale.

La Sezione giurisdizionale della Basilicata, con pronuncia n. 5/2023, declinava la propria competenza territoriale in favore della Sezione pugliese, che ha riassunto il giudizio su istanza della Procura presso questa Sezione. Il convenuto riproponeva le eccezioni di difetto di giurisdizione, nullità della citazione, infondatezza nel merito e, in via subordinata, prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

La Sezione disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza contabile e di legittimità, osserva che il beneficiario di fondi pubblici che ne determini uno sviamento dalle finalità perseguite risponde del nocumento davanti al giudice contabile, anche sotto il profilo della sottrazione del finanziamento ad altre imprese.

Quanto alla dedotta nullità della citazione per indeterminatezza, il collegio ricorda che essa sussiste solo quando l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, dovendosi valutare il petitum e la causa petendi nel loro complesso. L’indicazione delle date di presentazione delle domande e delle singole particelle non è necessaria ai fini della pretesa erariale, risultando gli atti contestati richiamati e descritti in citazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la cornice normativa dei regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 73/2009 e il principio della condizionalità. Ribadisce che l’aiuto presuppone un titolo giuridicamente idoneo di conduzione, non surrogabile da relazioni di fatto. La dichiarazione sostitutiva del 2007 risultava non veritiera, poiché la società indicata come comodante non era proprietaria dei fondi a quella data, essendo divenuta tale solo con il successivo atto di vendita del settembre 2008. La Corte rileva che la dichiarazione ha comunque influito sugli aiuti con riguardo alle due particelle di maggiori dimensioni, per circa 68 ettari collegati alla stessa.

Anche il contratto di fitto è reputato invalido: per quasi tutte le particelle indicate, né la società né il soggetto qualificatosi proprietario avevano il potere di disporne, spettando all’enfiteuta la facoltà di concedere in locazione. Non convince la tesi difensiva sulla automatica cessazione dei precedenti contratti del 2005, stipulati da soggetti legittimati.

Il danno è quantificato nelle somme erogate e non recuperate da AGEA, pari a 310.011,31; la clausola della “maggior somma” contenuta nell’atto di riassunzione consente la condanna al maggiore importo accertato, senza violazione del principio di corrispondenza. È ravvisato il dolo, per essere confluiti nel fascicolo aziendale atti non veritieri e invalidi dal 2011 al 2016. La prescrizione decorre dalla scoperta del danno, individuata nel 29 giugno 2017, con conseguente tempestività della costituzione in mora.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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