Ottemperanza alla sentenza contabile: cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 113 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato contabile, intervenuta in pendenza del processo, determina la cessazione della materia del contendere, non potendo il giudice che prendere atto del mutamento della situazione originaria e della soddisfazione della pretesa azionata. La declaratoria non preclude la regolazione delle spese, che va operata secondo il principio della soccombenza virtuale: rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha reso improcedibile la domanda. L’amministrazione che abbia atteso il deposito del ricorso per adempiere va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, n. 53/2023, con la quale era stata riconosciuta la pretesa pensionistica azionata nei confronti dell’INPS. Prima di adire il giudice, il ricorrente aveva notificato all’Istituto formale atto di diffida ad adempiere.

Nel ricorso ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto previdenziale, con eventuale nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, e la condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L’INPS si è costituito rappresentando di non aver potuto dare esecuzione alla sentenza per ragioni legate alle proprie procedure informatiche, chiedendo un rinvio per adeguarle. In pendenza del giudizio l’Istituto ha erogato la somma dovuta, dapprima senza specificazione degli importi e poi completando la riliquidazione; all’udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile osserva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. La pretesa azionata risulta soddisfatta per effetto dell’avvenuta esecuzione del giudicato, sicché il giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.

Venuta meno la materia del contendere, resta da regolare il profilo delle spese di lite. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato a più riprese: tale è la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Su questa base il giudice rileva che è documentato in atti come l’Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. L’inerzia serbata fino alla proposizione del giudizio di ottemperanza fonda dunque la condanna dell’Istituto alle spese, nonostante l’esito satisfattivo sopravvenuto.

La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento. Il deposito della sentenza è fissato entro sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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