Connessione probatoria e dichiarazioni della persona offesa nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 33175 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di un elemento di prova acquisito in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro. Non integra la connessione la mera reciprocità delle offese, che presuppone la collocazione delle stesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. In difetto di connessione probatoria non operano i meccanismi rafforzativi probatori di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.. L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati per intervenuta prescrizione di uno dei reati e rideterminava la pena, confermando nel resto la condanna. I fatti oggetto di giudizio riguardavano una serie di episodi di aggressione reciproca tra due persone legate da vincolo di parentela, consumatisi in tempi diversi all’interno di un medesimo contesto abitativo, con reciproci danneggiamenti e un incendio.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il primo censurava l’entità del trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici richiesti; il secondo deduceva la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che la propria affermazione di responsabilità fosse fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, a sua volta imputata di reato collegato, in assenza di riscontri.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del primo imputato è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte rileva che il ricorrente si limita a sollecitare la concessione delle attenuanti generiche senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato l’assenza di elementi positivi e la sussistenza di precedenti penali. Richiamando il principio per cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con la sola assenza di elementi di segno positivo, la Corte sottolinea che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. La censura, non altrimenti specificata, confina pertanto il ricorso nell’alveo della inammissibilità.
Quanto al secondo ricorso, la Corte affronta la questione centrale della dedotta connessione probatoria. Il ricorrente riteneva sussistente il collegamento per essere stati i reati commessi gli uni in danno degli altri. La Corte, richiamando i principi espressi in materia, precisa che il collegamento probatorio ricorre solo in presenza di identità del fatto o di un elemento di prova, ovvero quando un unico elemento di fatto proietti la propria efficacia probatoria su una molteplicità di illeciti. Non è sufficiente che la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.
I fatti contestati, osserva la Corte, sono differenti, commessi in circostanze diverse, con prova non unitaria; unico elemento di collegamento è il rapporto di coniugio tra l’imputato di un fatto e la persona offesa dell’altro, circostanza che non integra la richiesta connessione. La reciprocità delle offese, inoltre, esigerebbe la collocazione delle stesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, condizione che nella specie difetta. Non sussistendo la connessione probatoria, non operano i meccanismi rafforzativi di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen..
Infine, sulla doglianza relativa alla valutazione della testimonianza della persona offesa, la Corte applica il principio della scindibilità della valutazione: il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e disattendere altre parti, purché dia conto delle ragioni di tale diversa valutazione. L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha offerto una ragionevole chiave di lettura delle discrasie ricostruttive, riconducibile alla pluralità di episodi di tensione tra le parti, senza infirmare il nucleo fondamentale del racconto.
Nota della Redazione
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