Sospensione termini custodia cautelare: effetti automatici sul processo separato (Cass. pen. Sez. IV n. 12729 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa per la particolare complessità del dibattimento, a norma dell’art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen., esplica i suoi effetti anche nel processo separato derivante dallo stralcio della posizione di alcuni imputati, sempre che in esso permangano le condizioni di complessità. La causa di sospensione ha natura obiettiva e unitaria e investe il procedimento nella sua globalità, facendo astrazione dalle posizioni dei singoli imputati. Il giudice che accolga l’istanza del pubblico ministero senza sentire il difensore, o senza porlo nella condizione di interloquire, incorre in una nullità generale a regime intermedio, rilevabile o deducibile al più tardi davanti al tribunale costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.; i termini di impugnazione decorrono, per l’imputato che non abbia potuto interloquire, dalla data in cui il provvedimento gli sia stato reso noto dopo la riunione.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato di reati in materia di stupefacenti, associazione di tipo mafioso, armi e art. 629 cod. pen., proponeva istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare con riferimento all’art. 303, comma 1, lett. b-bis), n. 3, cod. proc. pen. Il GUP rigettava l’istanza con ordinanza del 9 agosto 2024.
Il Tribunale del Riesame respingeva l’appello, affermando che la sospensione dei termini disposta per la complessità del giudizio non ha efficacia frazionata e riguarda tutte le posizioni dell’unitario procedimento. La posizione del ricorrente era stata stralciata il 30 ottobre 2023 e poi riunita il 15 gennaio 2024, dopo il rigetto dell’abbreviato condizionato. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione per violazione degli artt. 304 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando all’interno di un processo venga emessa un’ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen., questa estende i suoi effetti al processo separato, a condizione che in esso persistano le condizioni di complessità del dibattimento. Richiama sul punto Sez. 1 n. 3044 del 2022 e Sez. 2 n. 19510 del 2012.
Il Collegio sottolinea che la sospensione opera per tutta la durata del giudizio, anche in caso di stralcio di alcune posizioni, e si estende automaticamente al processo derivante dalla separazione. Il giudizio di complessità ha carattere prognostico e va formulato in ragione dell’attività da compiere, mentre la causa di sospensione ha natura obiettiva e unitaria (Sez. 6 n. 28663 del 2015).
Quanto al profilo del contraddittorio, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 40701 del 2001: il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve porre il difensore nella condizione di interloquire. L’omissione determina nullità generale a regime intermedio, con possibile perdita di efficacia della misura. Il medesimo principio è ribadito da Sez. 5 n. 35276 del 2017.
Nel caso concreto, il ricorrente era stato stralciato il 30 ottobre 2023, quando il GUP aveva già pronunciato l’ordinanza di sospensione per il processo principale, e riunito il 15 gennaio 2024. La separazione è stata momentanea e meramente formale, funzionale alla richiesta di abbreviato condizionato. La Corte, conformemente ai principi richiamati e alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 238 del 1997), ritiene che il provvedimento di sospensione estenda i suoi effetti a tutte le posizioni, comprese quelle degli imputati originariamente estranei al procedimento poi riunito.
Nessuna lesione del diritto di difesa deriva da tale lettura, poiché l’imputato che subisca gli effetti di un provvedimento sul quale non ha potuto interloquire conserva il diritto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., con decorrenza dei termini dalla data in cui il provvedimento gli sia stato reso noto dopo la riunione. Il ricorrente non aveva impugnato nei termini, limitandosi a dedurre l’inefficacia solo con l’istanza dell’8 agosto 2024. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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