Nessuna consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 17885 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina l’amministrazione giudiziaria, e la successiva amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità dei due istituti. La prededuzione, per sua natura accordata al credito nel contesto processuale in cui il titolo trae origine, sopravvive in una diversa procedura solo se fra le stesse sussista una consecuzione volta a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa. L’amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali, poiché costituisce una misura di prevenzione volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale al di fuori del contesto dell’illegalità, al fine di preservare la continuità aziendale. Ne consegue che l’art. 111, comma 2, l. fall. non è applicabile di per sé ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria e che nessuna specifica disposizione proietta la prededuzione oltre il perimetro del procedimento di prevenzione.

Il Fatto

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania aveva disposto, ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, l’amministrazione giudiziaria di una società e il sequestro del capitale sociale, revocati in seguito. Su richiesta della stessa società il Ministero dello Sviluppo Economico ne aveva disposto l’ammissione all’amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, con successiva dichiarazione di insolvenza.

Il titolare di un’impresa individuale, per un credito maturato a titolo di corrispettivo per un servizio di trasporto di rifiuti, aveva chiesto l’ammissione in via chirografaria e poi proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della prededuzione del credito, in quanto sorto in occasione e in funzione del procedimento di prevenzione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, escludendo la consecuzione tra le due procedure. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente invoca il principio della consecuzione delle procedure concorsuali, secondo cui la prededuzione sopravvive all’estinzione della procedura e si propaga a quella successiva, anche in assenza di una consecuzione cronologica e indipendentemente dall’eterogeneità delle procedure. Sostiene che entrambe le procedure avrebbero natura concorsuale e che l’art. 61 del Codice antimafia prevede la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il proprio recente orientamento, reso in analoga opposizione allo stato passivo della medesima procedura, secondo cui la consecuzione non è configurabile tra il procedimento di prevenzione e l’amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità. A tale conclusione si salda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, per cui la consecutio tra due procedure concorsuali richiede che le stesse siano volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa.

Il punto qualificante dell’approdo nomofilattico è che l’amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali: essa costituisce una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione della stessa attività imprenditoriale, ma al di fuori del contesto dell’illegalità e delle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico dell’impresa.

Escluso che l’amministrazione giudiziaria rientri tra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, nessuna specifica disposizione di legge attribuisce la prededuzione proiettandola oltre il perimetro del procedimento di prevenzione. Lo conferma il diverso tenore letterale dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 rispetto all’art. 20 d.lgs. n. 270 del 1999, cui rinvia l’art. 8 d.l. n. 347 del 2003.

Le ragioni ancorate alla tutela dei creditori che hanno confidato nella prededuzione cedono di fronte alla constatazione che si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Il generico addebito di superficialità della motivazione non assurge a denunzia di un vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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