Azione individuale ex art. 2395 c.c. e danno riflesso da fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 14265 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione individuale di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. esige che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore, posto in essere nell’esercizio dell’ufficio o al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno diretto ed autonomo sul patrimonio del socio o del terzo. L’avverbio "direttamente" non richiama il canone di cui all’art. 1223 c.c., ma opera una selezione delle posizioni soggettive lese: è risarcibile il danno-evento che si produce nella sfera patrimoniale del socio o del terzo, non quello che, colpendo il patrimonio sociale, si riflette solo mediatamente su di essi. Ne consegue che, intervenuto il fallimento, il creditore sociale è legittimato all’azione aquiliana solo quando il nocumento riguardi direttamente la propria sfera e non costituisca mero riflesso del pregiudizio subito dall’ente o dal ceto creditorio. La responsabilità del revisore contabile resta attratta al medesimo regime per effetto del richiamo operato dall’art. 164 d.lgs. n. 58/1998 all’art. 2407 c.c..

Il Fatto

Due società armatrici convenivano in giudizio la società incaricata della revisione dei conti di una compagnia di navigazione, poi dichiarata fallita, deducendo di essere state indotte a stipulare nel 2007 un contratto di noleggio a tempo di due navi facendo affidamento su bilanci certificati rivelatisi infedeli. Premettevano di aver ottenuto in sede arbitrale un lodo passato in giudicato, di essere state ammesse al passivo del fallimento per un credito in chirografo e di aver subito un danno quantificato nell’importo del credito rimasto insoluto.

Domandavano in via principale l’accertamento della responsabilità aquiliana del revisore e in via subordinata la lesione del diritto di credito per cooperazione all’inadempimento. Il Tribunale rigettava nel merito, disattendendo le eccezioni preliminari. La Corte d’appello confermava il rigetto, qualificando il pregiudizio come danno riflesso, con conseguente esclusione della legittimazione attiva dei creditori dopo il fallimento. Le due società ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’interpretazione dell’art. 2395 c.c. e la distinzione tra danni diretti e riflessi. La Corte disattende l’assunto secondo cui il carattere diretto del danno sarebbe stato assunto a requisito di ammissibilità della domanda. Il tenore complessivo della motivazione – pur con oscillazioni – si sostanzia nell’infondatezza nel merito per assenza di un danno risarcibile, non nel difetto di legittimazione ad agire; del resto la titolarità della pretesa attiene al merito e non alla legittimazione.

Le ricorrenti sostengono che il richiamo all’art. 1223 c.c. renda superflua la categoria dei danni riflessi. La Corte rileva la fallacia dell’argomento: la tesi confonde il danno-evento con il danno-conseguenza. L’avverbio "direttamente" non indica che il pregiudizio debba essere conseguenza immediata e diretta della condotta, ma seleziona le posizioni soggettive suscettibili di tutela. Se operasse come mero richiamo all’art. 1223 c.c., si rischierebbe di riconoscere il risarcimento del medesimo danno alla società e ai singoli soci o terzi.

Il danno-evento "diretto" può fondare la pretesa risarcitoria quando si colloca integralmente al di fuori della lesione all’integrità del patrimonio sociale. La regola dell’art. 1223 c.c. opera sul piano della mera determinazione quantitativa. La Corte ribadisce quindi il principio: la legittimazione del socio o del terzo, anche dopo il fallimento, sussiste solo quando il nocumento riguardi direttamente la propria sfera e non sia mero riflesso della compromissione patrimoniale dell’ente.

Il secondo motivo investe l’estensione al revisore della disciplina dell’art. 2395 c.c. mediante l’art. 15 d.lgs. n. 39/2010 e l’art. 2407 c.c., deducendo l’eccezionalità della norma e la non equiparabilità tra revisore e collegio sindacale. La Corte osserva che i contratti risalgono al 5 aprile 2007 e che la revisione contestata riguarda i bilanci dal 2004 al 2006, non essendo il bilancio 2007 ancora disponibile alla stipula. La disciplina applicabile ratione temporis è dunque il previgente d.lgs. n. 58/1998, il cui art. 164 richiama espressamente l’art. 2407 c.c. e quindi, all’ultimo comma, gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c. La censura resta così superata.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per duplice ragione: la preclusione ex art. 348-ter c.p.c., avendo la decisione d’appello sostanzialmente adottato motivazione conforme a quella di prime cure; e la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, senza allegazione specifica di contrasto irriducibile o di motivazione perplessa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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