Consegnatario di azioni è chi ha la disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 101 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto reso da un soggetto privo della qualità di agente contabile è improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita di un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, reso dal direttore generale di una società partecipata di un Comune per i titoli azionari detenuti dalla medesima. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato un orientamento contabile secondo cui la resa del conto non grava sul consegnatario materiale dei titoli, ma sul soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, poiché il conto è stato reso da chi non può qualificarsi consegnatario dei titoli e delle quote dell’ente e non è legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale per titoli azionari e quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il consegnatario è individuato non in chi ha la mera disponibilità materiale, ma in chi esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Nei Comuni, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile è assunta dal sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Ne deriva che il conto deve dare conto non soltanto della descrizione dei titoli e della loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte precisa che l’obbligo di resa del conto riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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