Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 174 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto gli atti con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, e non le successive operazioni societarie straordinarie. L’onere di analitica motivazione circa la necessità della società, la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato può essere assolto mediante rinvio per relationem agli atti di settore, quando questi contengano la motivazione analitica richiesta. Il parere favorevole della Sezione presuppone che l’atto dia conto della copertura degli oneri e del rispetto dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica; laddove tali indicazioni manchino, il parere favorevole è reso con le relative precisazioni.
Il Fatto
Il Comune, aderente al Consiglio di bacino Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha disposto la costituzione di una nuova società in house e l’assunzione della relativa partecipazione. L’operazione trae origine dalla scelta dell’Assemblea di bacino di affidare il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani, per una durata di quindici anni, a una società per azioni costituenda.
All’esito dell’operazione il Comune assume la qualifica di socio, con una partecipazione di valore contenuto rispetto al capitale della Newco, mediante un conferimento la cui copertura è attestata nel bilancio di previsione. La deliberazione comunale ha espressamente subordinato la sottoscrizione della quota al parere della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dei tratti essenziali della funzione di controllo introdotta dalla novella del 2022. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, si afferma che l’esercizio dell’autonomia contrattuale dell’ente pubblico attraverso il diritto societario si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà, e una privatistica, di attuazione mediante gli strumenti societari. La funzione della Corte si colloca nel passaggio tra le due fasi, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici prima che la scelta sia attuata.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 5, comma 3, Tusp riguarda i soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno precisato che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine e che la procedura valutativa non riguarda le operazioni societarie straordinarie. Nel caso in esame la fattispecie ricade tra le ipotesi di parere, perché il Comune acquista la qualità di socio nella nuova società.
La Sezione ricostruisce poi l’ordito normativo in materia di rifiuti urbani, dal d.lgs. n. 201/2022 al d.lgs. n. 152/2006, dal d.l. n. 138/2011 alla legge regionale del Veneto, che riserva ai Consigli di bacino le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio. Su tale base la scelta del modello in house e dell’operazione societaria risulta già operata in sede assembleare, con margini di discrezionalità ridotti in capo all’ente procedente.
Quanto ai requisiti, l’atto rispetta i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale. Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la duplice accezione — oggettiva e soggettiva — elaborata dalle Sezioni riunite: il profilo oggettivo è documentato dal piano economico finanziario asseverato; quello soggettivo dalla copertura dei fondi in bilancio. Manca, invece, nella deliberazione ogni specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, e resta in capo all’ente il compito di monitorare la situazione economica della società e di operare gli accantonamenti previsti dalla normativa.
Sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’onere è assolto mediante rinvio per relationem alla relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark. Sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la deliberazione consiliare non risulta motivata; la Sezione rende perciò il parere positivo con le precisazioni sui paragrafi relativi all’equilibrio di bilancio e agli aiuti di Stato. Dispone la trasmissione al Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale.
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Nota della Redazione
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