Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 14 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice contabile l’intero rapporto, sicché la domanda di ricalcolo comprende ogni questione sulla misura e sulla decorrenza del trattamento, anche se prospettata con diversa qualificazione giuridica. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando l’appellante non riconosca satisfattiva l’iniziativa amministrativa dell’Istituto e manchi il reciproco accordo delle parti sul sopravvenuto mutamento.

Il Fatto

Un ex luogotenente della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza dal 1° aprile 2018 con un’anzianità contributiva di quarantuno anni, dieci mesi e dodici giorni, di cui diciassette anni, quattro mesi e due giorni al 31 dicembre 1995, chiedeva il ricalcolo della pensione liquidata col sistema misto. Il primo giudice respingeva la domanda, ritenendo non integrata la condizione dell’anzianità compresa tra quindici e venti anni contemplata dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e preclusa ogni valutazione sull’aliquota del 2,44% per difetto di domanda e di istanza amministrativa.

L’interessato proponeva appello, contestando la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 e sostenendo che, per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità, la quota retributiva dovesse essere determinata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995. Nelle more l’INPS riliquidava il trattamento in via amministrativa e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L’iniziativa amministrativa dell’Istituto, pur avendo condotto alla riliquidazione e al pagamento delle differenze arretrate, non è stata riconosciuta dall’appellante come pienamente satisfattiva. Manca, dunque, quel reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale che la giurisprudenza richiede, non essendo sufficiente il venir meno oggettivo dell’interesse se le parti non sottopongono al giudice conformi conclusioni.

Nel merito la questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione di un militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con quindici-diciotto anni al 31 dicembre 1995. Il Collegio dichiara l’appello parzialmente fondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, che ha escluso l’applicazione invariabile dell’aliquota unitaria del 44% e ha affermato il calcolo sull’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il giudice d’appello ribalta quindi la preclusione opposta dal primo giudice. In base alla giurisprudenza contabile richiamata, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne costituiscono la causa petendi e il petitum: sussistenza del diritto, misura, decorrenza della pensione e ogni altra situazione giuridica incidente sul trattamento di quiescenza.

La domanda originaria, pur incentrata sull’aliquota di rendimento dell’art. 54, esprimeva un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione. Le Sezioni riunite, offrendo una diversa lettura del medesimo quadro normativo, sono giunte a determinare una percentuale di ricalcolo da applicare proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella pretesa.

Il diritto dell’appellante va pertanto riconosciuto nei termini indicati nel gravame. L’INPS è condannato a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze arretrate eventualmente non corrisposte, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo all’iniziativa amministrativa dell’Istituto e all’atteggiamento processuale dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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