Nessun obbligo di conto giudiziale per consegnatario di beni mobili (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 90 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, ossia quando gestisca un deposito o magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali. Il mero debito di vigilanza, che connota la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, configura la figura dell’agente amministrativo e non dell’agente contabile. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza è improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per le Marche della Corte dei conti è stata investita del giudizio di conto relativo a un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto era stato depositato in ritardo rispetto al termine di legge e redatto su modello difforme da quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità: l’elenco dei beni — arredi, attrezzature e veicoli in uso continuativo al settore di pertinenza — non documentava alcuna gestione di magazzino. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra le due figure di consegnatario. Ai sensi dell’art. 32 del r.d. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, ha precisato il criterio discretivo. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, entro limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il Collegio ha aggiunto una precisazione di confine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, ferma la rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Nel caso esaminato, i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione degli inventariati non dimostrava la gestione in magazzino secondo il mod. 24. La Corte ha quindi ritenuto che gravasse sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti della resa del conto.
Il giudizio di conto è stato pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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